venerdì 20/01/2023 • 06:00
Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 101, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull'agevolabilità dei costi di due macchinari relativi ad un progetto di investimento avviato da un gruppo di imprese.
redazione Memento
Il macchinario realizzato all'esclusivo fine di elaborare lo 'stampo' iniziale del prodotto innovativo e vagliare la fattibilità del progetto di investimento in termini di produzione e funzionamento non può accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 c. 1051-1063 L. 178/2020) in quanto riconducibile alla categoria dei costi di sviluppo. È quanto emerge dalla Risposta n. 101 emessa dalle Entrate in risposta all'interpello presentato da una delle società del gruppo estero che ha avviato il progetto d'investimento per avere chiarimenti in ordine all'agevolabilità dei costi relativi a due macchinari. Il primo macchinario è stato acquistato dalla società istante presso una consociata che lo ha realizzato ed inizialmente utilizzato per la creazione del primo prototipo del prodotto innovativo. La macchina in questione è stata ''adattata'' alla sperimentazione di nuovi prodotti: la società istante l'ha impiegata non nell'ambito del processo di produzione del prodotto innovativo, bensì per finalità di creazione e sviluppo di ulteriori prodotti di carattere innovativo, con la conseguenza che i relativi costi sono annoverabili tra i costi di sviluppo, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile internazionale IAS 38. Per tali ragioni, il costo della macchina, secondo il parere delle Entrate, non potrà accedere né al credito d'imposta previsto per i Beni Materiali 4.0, né al credito d'imposta per i Beni Materiali non 4.0. Potrà, invece, accedere all'agevolazione il secondo macchinario, consegnato dal produttore nel primo semestre 2023 e che sarà utilizzato dall'istante per produrre il prodotto innovativo. Ciò naturalmente a condizione che la macchina costituisca per l'istante un bene ''nuovo'' se e in quanto risulterà non essere mai stato utilizzato, per le medesime finalità, dal produttore. La circostanza che la costruzione e la fornitura del macchinario siano state commissionate ad un terzo (produttore) da una società del gruppo e il fatto che l'acquisto del bene da parte dell'istante sia stato effettuato attraverso il ''subentro'' nel contratto di fornitura non costituiscono, per le Entrate, un ostacolo all'accesso al credito d'imposta: “tale modalità di acquisizione – si legge nella risposta - non contrasta con la ratio dell'agevolazione, che è quella di favorire la trasformazione digitale delle imprese italiane e la modernizzazione e il rafforzamento del sistema produttivo nazionale”. Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 101
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.