giovedì 19/01/2023 • 17:25
Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 94, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti. Tali costi devono essere considerati indeducibili nella misura del 95%.
redazione Memento
L'art. 4 lett. e) L. 80/2003, in attuazione della quale è stata emanata la disciplina in materia di participation exemption (PEX) di cui all'art. 87 DPR 917/86, prevede l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione. Tale principio è stato attuato in modo indiretto nel TUIR emergendo, dal combinato disposto dell'art. 86 c. 2 DPR 917/86, secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell'art. 109 c. 5 DPR 917/86, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. La Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione sono da individuare: in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione; in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo indistintamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente. Successivamente alle modifiche del regime PEX introdotte dall'art. 5 DL 203/2005, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, con riferimento agli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, nulla è mutato rispetto al regime previgente, nel senso che tali costi essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza. Quanto agli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità di cui all'art. 109 c. 5 DPR 917/86. Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente. A tal proposito, secondo l'Agenzia delle Entrate i costi in questione devono essere considerati indeducibili nella misura del 95%, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza, esente, ai fini IRES, ai sensi dell'art. 87 DPR 917/86. Con riferimento al secondo quesito, il patto parasociale stipulato tra Alfa e Lambda già al momento dell'operazione prevedeva il diritto, in capo agli ex soci di Gamma 2 S.r.l., a ricevere un incentivo correlato al ritorno netto realizzato al momento della successiva cessione della partecipazione nel gruppo Gamma da parte di Beta, oltre a un diritto di co-vendita. Anche gli incentivi corrisposti da Alfa ai due ex soci del Gruppo Gamma devono intendersi riferibili all'originario acquisto della partecipazione in Gamma S.r.l. e, pertanto, anche se in maniera indiretta, gli stessi devono intendersi oneri specificamente e non solo indistintamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente. Secondo l'Agenzia delle Entrate anche a tali oneri debbano essere applicati i principi espressi nella Circ. AE 4 agosto 2004 n. 36/E, richiamata in risposta al primo quesito, con riferimento ai costi specificamente inerenti alla cessione. Di conseguenza, anche i costi oggetto del secondo quesito sono da considerare indeducibili nella misura del 95%, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza, esente, ai fini IRES, ed indeducibili ai fini IRAP per le medesime motivazioni espresse nella risposta al primo quesito. Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 94
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