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venerdì 20/01/2023 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti quater

Prorogato fino al 30 giugno 2023 l’utilizzo del bonus carburante agricolo

La legge di conversione del Decreto Aiuti quater ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per poter utilizzare il credito di imposta per le spese sostenute nel quarto trimestre 2022 per l'acquisto di carburante per le attività agricole.

di Studio Associato Tosoni

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il Decreto-legge 144/2022 ha riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, nonché alle imprese esercenti l'attività agromeccanica, un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante con riferimento agli acquisti effettuati nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

Il credito era già stato previsto anche con riferimento ai primi tre trimestri del 2022, sebbene con delle regole non uguali per tutti i trimestri. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2022, il credito è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti attività agromeccanica che abbiano codice Ateco 1.61 (Attività di supporto alla produzione vegetale). Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, il decreto-legge 144/2022 ha riconosciuto il credito di imposta per due tipologie di acquisti: acquisti effettuati per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi agricoli e acquisti di carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali.

Si ricorda che per quanto riguarda il primo e il terzo trimestre 2022, il credito era stato previsto con riferimento alle imprese esercenti attività agricole e della pesca (la norma non menzionava esplicitamente le imprese esercenti attività agromeccaniche, comparse nel testo di legge solo nel quarto trimestre) e con riferimento agli acquisti di carburante da utilizzare per la trazione dei mezzi agricoli (non per il riscaldamento). Per il secondo trimestre 2022, erano destinatarie della misura le sole imprese della pesca e i soli acquisti di carburante per la trazione dei mezzi impiegati in attività agricole.

La novità della conversione in legge del Dl Aiuti Quater

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre, senza tener conto dell'Iva e si “autoliquida”, nel senso che non deve essere inviato alcun modello di richiesta. Il termine ultimo per l'utilizzo del credito era stato previsto il 31 marzo del 2023. La legge di conversione del Dl Aiuti Quater ha ora differito il termine al 30 giugno 2023. La proroga non può che essere accolta con favore considerato che il mancato utilizzo del credito entro il termine previsto comporta la perdita dello stesso, non essendo possibile chiederlo a rimborso. Si ricorda che per questo credito non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; si tratta, rispettivamente, del limite di 250.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione di crediti di imposta e il più generale limite di 2.000.000 di euro annui per le compensazioni da effettuare.

Coloro che decidono di non utilizzare il credito di imposta, magari perché privi di capienza, possono anche avvalersi della cessione a terzi. Il credito va ceduto per intero, l'utilizzo del credito da parte del beneficiario, anche solo parzialmente, comporta l'impossibilità di accedere alla cessione. La cessione, inoltre, deve risultare da un apposito modello, corredato da visto di conformità, da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità va apposto da un professionista abilitato e ha ad oggetto i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.

Il modello trasmesso può essere annullato entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Decorso questo termine, è possibile ripresentare un modello a condizione che il cessione abbia provveduto a rifiutare il credito nell'apposita piattaforma cessione crediti.

La prima cessione del credito è ammessa nei confronti di chiunque; sono poi ammesse due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Il soggetto che acquista il credito deve utilizzarlo con le stesse regole con cui lo avrebbe utilizzato il cedente, quindi in compensazione orizzontale entro il 30 giugno 2023.

Lo spostamento del termine di utilizzo del credito ha come conseguenza anche la proroga dal 16 febbraio al 16 marzo 2023 del termine entro cui i beneficiari dell'agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, sono tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il credito di imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del reddito, né ai fini Irap e che è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del fatto che il credito non è tassato, non porti al superamento del costo sostenuto.

La legge di Bilancio 2023

Si ricorda, infine, che anche la Legge di Bilancio 2023 si è occupata di questo credito di imposta prevedendo due novità.

Con i commi 45-50 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) hanno previsto il medesimo credito di imposta anche con riferimento agli acquisti del primo trimestre 2023. Rispetto a quello previsto per il quarto trimestre 2022 non ci sono novità sostanziali (rimangono, cioè, invariate, la misura, l'ambito di applicazione e le modalità di utilizzo). L'unica differenza è quella relativa al termine di utilizzo che, per il credito di imposta del primo trimestre 2023 è fissato al 31 dicembre 2023.

La seconda novità, prevista dal comma 51, è la definizione delle modalità di utilizzo del bonus carburante agricolo riconosciuto per il terzo trimestre 2022. L'articolo 7 del Dl 115/2022 aveva, infatti, solo previsto che le disposizioni di cui all'articolo 18 del Dl 21/2022, relative al bonus carburante del primo trimestre, erano estese al terzo trimestre; il termine per l'utilizzo era, pertanto, fissato al 31 dicembre 2022. La legge di Bilancio prevede ora che il credito possa essere utilizzato in compensazione entro il 31 marzo 2023 oppure ceduto, con le stesse regole viste prima per il quarto trimestre; il cessionario, anche in questo caso, lo utilizza entro lo stesso termine previsto per il beneficiario, quindi entro il 31 marzo 2023.

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