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giovedì 19/01/2023 • 15:27

Lavoro Dall'Agenzia delle Entrate

Pensione pubblica di soggetto non residente: imponibilità fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con Risp. Interpello 19 gennaio 2023 n. 100, chiarisce quale sia il regime di imponibilità fiscale di una pensione da lavoro pubblico percepita da un soggetto italiano residente in Portogallo.

a cura di

redazione Memento

+ -
  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L’Agenzia delle Entrate interviene per risolvere il caso di un pensionato italiano (ex autoferrotranviere) che, pur essendo residente in Portogallo, percepisce la pensione dall’INPS. Il trattamento previdenziale deve essere tassato in Italia o in Portogallo?

Il caso

Un cittadino pensionato italiano, residente in Portogallo e iscritto all’AIRE, chiede all’Agenzia delle Entrate di eliminare la doppia imposizione sul suo trattamento previdenziale, sostenendo come quest’ultimo (in forza della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Portogallo) debba essere soggetto ad imposizione esclusivamente in Portogallo, suo stato di residenza.

Gli emolumenti pensionistici sono corrisposti a fronte del servizio reso dall'ex lavoratore nell'ambito di un'attività commerciale-­industriale di trasporto pubblico, esercitata dal Comune per mezzo della società presso cui era assunto.

La soluzione delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, affrontando il caso, premette che le pensioni percepite da soggetti non residenti si considerano prodotte nel territorio dello Stato e, dunque, ivi assoggettate ad imposta, qualora siano corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. In base alla normativa, quindi, gli emolumenti pensionistici in esame erogati dall'INPS, soggetto residente nel territorio dello Stato, devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese.

La Convenzione tra Italia e Portogallo prevede, come regola generale, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario dei redditi da pensione, corrisposti a fronte della prestazione di un'attività di lavoro dipendente, con l’unica eccezione delle pensioni corrisposte per le funzioni pubbliche, che sono assoggettate ad imposta unicamente nello Stato di origine del trattamento pensionistico (pensioni pubbliche).

Per far sì che una pensione sia riconosciuta come pubblica, occorre che:

  • sia erogata da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale, direttamente o mediante fondi costituiti da tali enti;­
  • l'erogazione avvenga in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.

Nella fattispecie in esame risultano soddisfatte entrambe le condizioni: infatti, la pensione è erogata dall’INPS e la ditta fornitrice del servizio di trasporto pubblico è un organismo di diritto pubblico, partecipata interamente da capitale pubblico.

Tuttavia, poiché Italia e Portogallo non si sono accordate in sede di Convenzione per far rientrare questo tipo di pensioni tra quelle assoggettabili a tassazione alla fonte (ovvero solo in Italia, paese erogatore del trattamento previdenziale), la pensione in oggetto deve essere assoggettata ad imposizione esclusivamente nello stato di residenza del contribuente (nel caso di specie, il Portogallo).

Fonte: Risp. Interpello AE 19 gennaio 2023 n. 100

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