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venerdì 20/01/2023 • 06:00

Contabilità Bilancio di banche e intermediari

Banca d’Italia: bilancio consolidato adeguato all’IFRS 17 e alle regole IVASS

Banca d’Italia ha adottato due atti riguardanti i bilanci di soggetti vigilati, rispettivamente sia di IFRS non bancari che di soggetti bancari. Gli aggiornamenti sono allineati alle disposizioni dei principi contabili internazionali ed alle disposizioni dell’IVASS.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio sono stati pubblicati due atti della Banca di Italia (“BdI”) che riguardano il bilancio di soggetti vigilati. Nello specifico trattasi:

  • del provvedimento del 17 gennaio 2022 recante le disposizioni relative al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari (“Provvedimento”);
  • della circolare 22 dicembre 2005, n. 262 recante schemi e regole di compilazione del bilancio bancario: ottavo aggiornamento del 17 novembre 2022 - Ristampa integrale (“Circolare”).

Ambito d’applicazione ed entrata in vigore del Provvedimento

Le disposizioni del Provvedimento entrano in vigore a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2023 abrogando le disposizioni del “bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021 (“Disposizioni Precedenti”). Le Disposizioni Precedenti, tuttavia, continuano ad applicarsi al bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2022, integrate dalle modifiche ai destinatari delle disposizioni contenute nei paragrafi 1 “Destinatari e contenuto delle disposizioni” e 3 “Schemi del bilancio” del Capitolo 1 “Principi generali” e nell’Allegato C “Schemi di bilancio e di nota integrativa delle SIM” – Bilancio Consolidato – Parte D “Altre informazioni” previste dalle allegate disposizioni.

Il Provvedimento si applica nei confronti dei seguenti soggetti:

  • alle società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SIM”);
  • alle società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“SGR”);
  • alle società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), alle agenzie di prestito su pegno di cui all’art. 112 del TUB, agli istituti di moneta elettronica (“IMEL”) di cui al titolo V-bis del TUB, agli istituti di pagamento (“IDP”) di cui al titolo V-ter del TUB (“Intermediari Finanziari”);
  • alle holding di investimento madre nell’Unione italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione italiane - quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo - che controllano gruppi iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché alle società di partecipazione finanziaria italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista italiane - quando il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario non è quello assicurativo - che controllano gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 ma nessuna banca;
  • alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 110 del TUB.

Occorre precisare che il Provvedimento prevede ulteriori diversificazioni in base alla natura dei soggetti sopra indicati, in particolare:

  • i soggetti di cui alle lettere da a) a e) costituiscono gli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015”, diversi da quelli tenuti a redigere il bilancio dell’impresa e/o consolidato secondo quanto previsto dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della BdI;
  • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) esclusi gli IDP e gli IMEL “ibridi non finanziari” redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del decreto 136/2015, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (“Decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute negli allegati A, B e C del Provvedimento;
  • le società di cui alla lettera d) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del Decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato C del Provvedimento;
  • le società di cui alla lettera e) redigono sia il bilancio individuale sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del Decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato A del Provvedimento;
  • gli IDP e gli IMEL “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari” redigono il rendiconto del patrimonio destinato allo svolgimento dei servizi di pagamento e/o all’emissione di moneta elettronica di cui all’art. 8, comma 1 bis del Decreto IAS, in conformità ai principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del Decreto IAS e secondo le disposizioni contenute nell’allegato D del Provvedimento.

Contenuto e limiti applicativi

Il Provvedimento disciplina gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto), gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni del patrimonio netto del patrimonio destinato) nonché le principali informazioni da fornire in nota integrativa del bilancio e del rendiconto. Resta fermo l’obbligo degli intermediari di assolvere agli altri obblighi informativi stabiliti dai principi contabili internazionali, ancorché non specificamente richiamati dal Provvedimento. Giova tuttavia precisare che se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Ambito della Circolare

La Circolare contiene le disposizioni che disciplinano, in conformità di quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli schemi individuali e consolidati del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione che le banche e le capogruppo dei gruppi bancari sono tenuti a produrre. Gli intermediari inseriscono nella nota integrativa del bilancio le informazioni previste dagli IAS/IFRS non richiamate dalla Circolare.

Principali Novità della Circolare

Tra le più rilevanti novità si prevede l’adeguamento degli schemi del bilancio consolidato e della relativa informativa nella nota integrativa alle previsioni dell’IFRS 17 e l’allineamento alle disposizioni emanate dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”).

In particolare, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’IVASS:

  • nella voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, sottovoce “c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”, sono incluse le azioni proprie e le passività finanziarie proprie, laddove venga adottata la rappresentazione contabile prevista rispettivamente dallo IAS 32 o dall’IFRS 9;
  • nell’ambito delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono inclusi anche i contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 emessi dall’impresa diversi da quelli index e unit linked;
  • è adeguato il contenuto della voce del passivo relativa alle “Riserve da valutazione” che include anche le riserve da valutazione relative ai contratti assicurativi emessi e alle cessioni in riassicurazione.

Fonte: Provv. BdI 17 gennaio 2023

Circ. 22 dicembre 2005, n. 262

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