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giovedì 19/01/2023 • 14:54

Contabilità Dall’Agenzia delle Entrate

Principi contabili internazionali: la disciplina delle operazioni pregresse

Gli strumenti finanziari derivati (warrant) emessi dalla società, non rientrando tra le operazioni pregresse, assumono rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 90.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di principi contabili internazionali, relativamente alla disciplina delle operazioni pregresse.

Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che dal 2008, la nuova disciplina fiscale dettata per i soggetti IAS/IFRS, rafforzando il principio di derivazione del reddito dal bilancio di esercizio, consente di ridurre il fenomeno della formazione di nuove divergenze tra valori civilistici e valori fiscali.

Le regole di derivazione rafforzata si applicano a tutte le operazioni che non hanno già assunto rilevanza fiscale e che producono effetti patrimoniali e/o reddituali nel bilancio relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

In tale contesto, l'art. 15 DL 185/2008 stabilisce che continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Tale disposizione, applicabile anche in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, prevede un regime transitorio finalizzato ad evitare che il passaggio dalle vecchie alle nuove regole possa determinare salti ovvero duplicazioni d'imposta.

L'applicazione del regime transitorio riguarda le operazioni pregresse, ossia quelle che si caratterizzano per la coesistenza delle seguenti condizioni:

  • risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;
  • continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007;
  • i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ''nuove disposizioni'', determinano fenomeni di tassazione anomala (sotto forma di doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).

Si tratta di operazioni che nel passaggio al nuovo sistema di tassazione basato sulla derivazione rafforzata sarebbero assoggettate a regole fiscali configgenti con quelle in vigore nel precedente regime del doppio binario.

In tale contesto, sebbene il passaggio ai principi IAS/IFRS effettuato dalla società istante nella redazione del bilancio 2020 abbia comportato una diversa rappresentazione contabile dei warrant oggetto dell'interpello in oggetto, questi non rientrano nella disciplina delle operazioni pregresse, come ipotizzato dall'Istante, in conseguenza del fatto che non si verifica nel caso di specie alcun fenomeno di tassazione anomala.

I titoli in esame, infatti, come affermato dalla stessa società nell'istanza presentata, e come risulta nelle scritture contabili relative alla riclassificazione/emersione della stessa passività finanziaria e alla variazione delle stesse con la loro valutazione al fair value, non hanno avuto rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti la FTA, né d'altro canto avrebbero potuto, visto quanto previsto dai principi contabili nazionali, i quali prevedono una gestione dei warrant fuori bilancio, con la sola indicazione nella nota integrativa delle informazioni rilevanti.

Tale circostanza esclude in radice che si possa realizzare un fenomeno di una tassazione anomala a seguito del passaggio alla derivazione rafforzata. Infatti, con la transizione ai principi contabili internazionali e la conseguente classificazione tra le passività finanziarie dei warrant emessi, le registrazioni contabili relative al periodo di comparazione e le variazioni intervenute nel periodo di prima applicazione assumono piena rilevanza fiscale nell'esercizio 2020 per il principio di derivazione rafforzata previsto dall'art. 83 DPR 917/86. Considerato quanto sopra detto, non rientrando i warrant emessi dalla società tra le operazioni pregresse, gli stessi assumeranno rilievo fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata.

Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 90

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