venerdì 20/01/2023 • 06:00
Con la sentenza n. 738 del 12 gennaio 2023 la Cassazione afferma che i contribuenti che hanno aderito alla Voluntary Disclosure hanno diritto al rimborso della Euroritenuta prelevata in Svizzera. La Cassazione impone una lettura “comunitariamente e convenzionalmente orientata” delle norme domestiche sulla doppia imposizione e credito per le imposte estere.
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La questione esaminata dalla Cassazione riguarda un tema che era estremamente scottante ai tempi della Voluntary Discosure (“VD” ex L. 15/12/2015 n. 186 e DL 22 ottobre 2016 n. 193). I contribuenti titolari di disponibilità finanziarie non dichiarate in Svizzera (così come in alcuni altri Stati quali ad es. USA, Monaco e Liechtestein), si erano avvantaggiati dell'anonimato garantito dalle leggi sul segreto bancario, ma avevano subito in Svizzera l'Euroritenuta (del 35%) prevista dalla Direttiva n. 2003/48/CE (poi abrogata a partire dal 1° febbraio 2016 dalla Direttiva Ue 2015/2060/UE) su alcune tipologie di redditi. Nell'ambito della VD, l'AE aveva avuto una “posizione di ferma chiusura” (punto 2.2. della sentenza 738) nell'affermare: che i redditi che erano stati soggetti all'Euroritenuta dovessero scontare l'imposizione piena prevista dalle regole sulla VD; che in ogni caso l'Euroritenuta non potesse essere considerata, in tutto o in parte, come credito per le imposte subite all'estero (Circ. AE 9/E del 5 marzo 2015 e Circ. AE 21/E del 20 luglio 2017). Così era stato da subito chiaro a tutti che in questo modo tali redditi avrebbero subito una doppia tassazione. Tanto più cons...
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