La questione esaminata dalla Cassazione riguarda un tema che era estremamente scottante ai tempi della Voluntary Discosure (“VD” ex L. 15/12/2015 n. 186 e DL 22 ottobre 2016 n. 193).
I contribuenti titolari di disponibilità finanziarie non dichiarate in Svizzera (così come in alcuni altri Stati quali ad es. USA, Monaco e Liechtestein), si erano avvantaggiati dell'anonimato garantito dalle leggi sul segreto bancario, ma avevano subito in Svizzera l'Euroritenuta (del 35%) prevista dalla Direttiva n. 2003/48/CE (poi abrogata a partire dal 1° febbraio 2016 dalla Direttiva Ue 2015/2060/UE) su alcune tipologie di redditi.
Nell'ambito della VD, l'AE aveva avuto una “posizione di ferma chiusura” (punto 2.2. della sentenza 738) nell'affermare:
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