giovedì 19/01/2023 • 11:38
Con le risposte del 18 gennaio 2023 nn. 71 e 72, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di dividendi incassati successivamente ad una operazione di riorganizzazione e in tema di dividendi provenienti dalla Bosnia Erzegovina.
redazione Memento
Dividendi incassati in caso di operazioni di riorganizzazione Con la risposta del 18 gennaio 2023 n. 71, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il tema dei dividendi incassati successivamente ad operazione di riorganizzazione. Nel dettaglio, nel caso in oggetto la fusione ha generato un disavanzo da annullamento originato dalla circostanza per cui il valore di libro della partecipazione posseduta da Alfa in Beta era superiore al relativo valore pro quota di patrimonio netto contabile. La società incorporata Beta ha realizzato un utile nel periodo di imposta 2018 ed ha provveduto, nel corso del 2019, alla sua parziale distribuzione in favore dell'incorporante Alfa. Tale utile non ha quindi concorso alla formazione della base ACE dell'incorporata. Nel dettaglio, in assenza della descritta operazione di fusione: da un lato la società controllata Beta non avrebbe beneficiato dell'ACE per il periodo di imposta 2019 in relazione agli utili 2018 distribuiti ai propri soci; dall'altro la società istante controllante avrebbe beneficiato dell'ACE a partire dall'esercizio successivo alla percezione degli stessi a seguito dell'accantonamento a riserva dell'utile 2019. Al riguardo si osserva che in assenza della retrodatazione degli effetti contabili dell'operazione di fusione, l'utile in questione avrebbe concorso anche contabilmente alla determinazione del risultato d'esercizio di ALFA relativo al periodo di imposta 2019, e, quindi, avrebbe comunque anche nell'ambito della fusione determinato un beneficio ACE, in capo all'istante in sede di accantonamento dello stesso a riserve disponibili, nel successivo periodo di imposta 2020. Sulla base di quanto detto, nonostante il principio di derivazione contabile che connota l'agevolazione in parola, deve considerarsi comunque prevalente il principio di conservazione della base agevolabile. Infine, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il dividendo incassato dall'istante nel 2019, pur non essendo contabilmente ricompreso nell'utile accantonato a riserva nel successivo periodo di imposta 2020, debba concorrere alla formazione del risultato di periodo di Alfa ai fini del calcolo dell'agevolazione ACE ad essa spettante per il suddetto periodo d'imposta 2020. Dividendi provenienti dalla Bosnia Erzegovina Con la risposta del 18 gennaio 2023 n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di dividendi provenienti dalla Bosnia Erzegovina. Nel caso in esame, la società istante dichiara che i dividendi posti in distribuzione nell'anno H dalla partecipata estera corrispondono a parte degli utili portati a nuovo conseguiti nell'esercizio Z. La Bosnia Erzegovina, dove è localizzata la società Beta, non è presente fra gli Stati elencati dalla black list di cui al DM 21 novembre 2001. In altri termini, nell'anno Z, la Beta era considerata una società residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (white list). Sulla base di quanto detto, i dividendi in esame devono essere esclusi dalla formazione del reddito di Alfa e Alfa Holding per il 95% del loro ammontare, come stabilito dall'art. 89 c. 3 DPR 917/87, trattandosi di utili da considerare provenienti da uno Stato a fiscalità ordinaria. In merito alla ritenuta applicata in Bosnia Erzegovina sulla distribuzione dei dividendi della Beta e l'applicazione della disciplina sul credito di imposta estero, si evidenzia che l'art. 165 c. 10 DPR 917/86 stabilisce che quando il reddito estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l'imposta estera detraibile deve essere ridotta in misura corrispondente. Per questi motivi, la ritenuta subita in Bosnia Erzegovina da Alfa e Alfa Holding potrà formare oggetto di credito di imposta solo per il 5% dell'ammontare, come prospettato anche dalla medesima società istante. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 165 DPR 917/86 per poter beneficiare del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Fonte: Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 71 Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 72
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