X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 3 min.

Con un Comunicato pubblicato nella GU n. 14 del 18 gennaio 2023, il ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) ha fissato il nuovo nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5 D.Lgs. 231/2002; art. 1, c. 1 lett e), D.Lgs. 192/2012).

Saggio d'interesse per il creditore: come funziona?

In attuazione della Dir. UE 2000/35 (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), il D.Lgs. 231/2002 ha istituito il saggio di interesse che deve essere versato, in favore del creditore, in caso di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

In particolare, l'art. 5 D.Lgs. 231/2002 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, interessi di mora ad un tasso diverso (considerevolmente più alto rispetto a quello previsto in generale: art. 1284 c.c.).

La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Determinazione del tasso di interesse

Il tasso di riferimento è determinato come di seguito:

  • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
  • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il nuovo saggio da applicare

A seguito della rivalutazione operata dal MEF, per il periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, la percentuale di saggio da applicare risulta pari al 2,50%.

Fonte: Comunicato MEF 18 gennaio 2023_GU 18 gennaio 2023 n. 14

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”