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giovedì 19/01/2023 • 11:18

Impresa Transazioni commerciali

Ritardo nei pagamenti: nuovo saggio d’interesse per il creditore

Il MEF comunica il nuovo saggio degli interessi da applicare (per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023) a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Con un Comunicato pubblicato nella GU n. 14 del 18 gennaio 2023, il ministero dell'Economia e della Finanza (MEF) ha fissato il nuovo nuovo saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5 D.Lgs. 231/2002; art. 1, c. 1 lett e), D.Lgs. 192/2012).

Saggio d'interesse per il creditore: come funziona?

In attuazione della Dir. UE 2000/35 (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), il D.Lgs. 231/2002 ha istituito il saggio di interesse che deve essere versato, in favore del creditore, in caso di ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali.

In particolare, l'art. 5 D.Lgs. 231/2002 prevede che in caso di ritardo nei pagamenti (derivanti da una transazione commerciale) il debitore deve corrispondere, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, interessi di mora ad un tasso diverso (considerevolmente più alto rispetto a quello previsto in generale: art. 1284 c.c.).

La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Determinazione del tasso di interesse

Il tasso di riferimento è determinato come di seguito:

  • per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
  • per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il nuovo saggio da applicare

A seguito della rivalutazione operata dal MEF, per il periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, la percentuale di saggio da applicare risulta pari al 2,50%.

Fonte: Comunicato MEF 18 gennaio 2023_GU 18 gennaio 2023 n. 14

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