giovedì 19/01/2023 • 10:53
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema Patent box fornendo alcuni chiarimenti sulla determinazione del nexus ratio in caso di consolidato fiscale. Nel caso in di specie, i costi di ricerca e sviluppo addebitati da una società all’istante devono essere inclusi nel calcolo del denominatore del nexus ratio.
redazione Memento
Con la risposta del 19 gennaio 2023 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Patent box, relativamente alla determinazione del nexus ratio in caso di consolidato fiscale. Nel dettaglio, la società istante ha alcuni dubbi in ordine alla portata applicativa dell'art. 6 c. 2 DM 1° marzo 2018 e, in particolare, chiede all'Agenzia delle Entrate se fosse possibile estendere l'interpretazione che con detta disposizione è data alle previsioni contenute nell'art. 9 c. 4 lett. b) DM 28 novembre 2017 (Decreto Patent Box) anche a quelle di cui alla precedente lettera a) della stessa norma. Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la tassazione di gruppo in base al regime del consolidato nazionale è opzionale e l'opzione ha durata triennale; l'adesione al consolidato consente di determinare in capo alla società o ente controllante (o consolidante) un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti (consolidante e società controllate o consolidate) e, conseguentemente, un'unica imposta sul reddito delle società del gruppo. L'impostazione, data dal legislatore al sistema del consolidato, richiama il modello della fiscal unit, cioè considera il gruppo societario come un unico contribuente, consentendo alla società capogruppo di presentare un'unica dichiarazione fiscale comprendente i risultati fiscali di tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento. Di conseguenza, è possibile beneficiare della compensazione tra utili e perdite di gruppo e del regime di neutralità fiscale dei trasferimenti di attività infragruppo. L'art. 6 c. 2 DM 1° marzo 2018, rubricato ''Effetti dell'esercizio dell'opzione'', contiene una norma di natura esplicitamente interpretativa, atta a chiarire la portata delle disposizioni di cui all'art. 9 c. 4 lett. b) DM 28 novembre 2017 in materia di Patent Box nell'ambito del consolidato. La finalità della disposizione, è quella di equiparare le modalità di calcolo del nexus ratio dei soggetti perfettamente integrati all'interno del consolidato nazionale a quello dei soggetti che svolgono stand alone attività di ricerca e sviluppo preordinata alla realizzazione e all'utilizzo dei beni immateriali indicati nell'art. 1 c. 39 L. 190/2014. Con riferimento al quesito prospettato dall'istante, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'art. 6 c. 2 DM 1° marzo 2018 limita espressamente la sua portata applicativa ai costi di cui all'art. 9 c. 4 lett. b) DM 28 novembre 2017. Pertanto, anche in considerazione del suo carattere interpretativo, non si ritiene possibile estendere in via di prassi interpretativa la sua valenza anche a quanto previsto dalla precedente lettera a). Da ciò consegue che i costi di ricerca e sviluppo addebitati da Beta alla società istante dovranno essere inclusi nel calcolo del denominatore del nexus ratio. Considerata la risposta negativa al primo quesito, anche il secondo concernente i rapporti di partecipazione totalitaria tra le società della fiscal unit di cui all'art. 6 c. 2 DM 1° marzo 2018, è assorbito ed allo stesso non si fornisce alcuna risposta senza che ciò produca gli effetti del c.d. silenzio assenso di cui all'art. 11 L. 212/2000. Fonte: Risp. AE 19 gennaio 2023 n. 82
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