giovedì 19/01/2023 • 02:30
Con una serie di risposte ad interpello, il Fisco fornisce chiarimenti in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni e doppia residenza. (Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 73, 75, 76, 78 79).
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Risposte in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni e problemi di residenza fiscale. Secondo il Fisco, in materia di residenza fiscale, le tie breaker rules sono utilizzate per dirimere eventuali conflitti di residenza tra Stati contraenti e regole fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità del Contribuente. E' uno dei chiarimenti forniti ieri dall'Agenzia delle Entrate, con la Risp. 79. Secondo l'Agenzia, inoltre, i casi di doppia residenza, nella situazione di un trasferimento in Svizzera nel corso dell'anno di un soggetto residente, si risolvono con il criterio del frazionamento del periodo d’imposta sulla base del giorno di trasferimento del domicilio (cosiddetta clausola split year). Italia e Svizzera potranno quindi far valere la loro potestà impositiva, rispettivamente, fino al giorno di trasferimento e a decorrere da tale data. Il caso riguardava una persona emigrata in Svizzera il 1° giugno, considerata residente in Italia sino a tale data e poi residente in Svizzera dal giorno successivo (Risp. 73). Il caso della Risposta n. 78 riguarda invece un pilota d’aereo residente olandese, il cui reddito era stato assoggettato in Italia dalla società per la quale lavorava, che aveva stabile organizzazione nel nostro paese. L’Agenzia ha ricordato che in questi casi determinante è il luogo di produzione del reddito; nella vicenda in esame, però, la Convenzione Italia-Paesi Bassi sembrava indurre a pensare che la tassazione dovesse avvenire unicamente nello stato di residenza. Ma tale disposizione non opera laddove il lavoro sia esercitato a bordo di un aeromobile. Non dissimile il caso della Risposta 75, che riguarda un pilota ungherese. Con la Risposta 76 si analizza invece il caso di una contribuente iscritta all'AIRE ed ora in Tunisia. L'Agenzia ha evidenziato che, nel caso in esame, documentazione prodotta dalla, al fine di dimostrare la sua residenza fiscale in Tunisia, a decorrere dal periodo d'imposta di riferimento, è idonea a dimostrare unicamente la sussistenza del requisito formale dell'iscrizione all'AIRE per la maggior parte di tale annualità, ma non l'assenza del domicilio o della residenza in Italia, per la maggior parte del periodo Fonte: Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 73 Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 75 Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 76 Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 78 Risp. AE 18 gennaio 2023 n. 79
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