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giovedì 19/01/2023 • 06:00

Fisco Plafond IVA

Non imponibilità IVA per la realizzazione di camere bianche ad esportatori abituali

I servizi di installazione di una camera bianca stabilmente installata all’interno di uno stabilimento industriale, purché i propri componenti possano essere smontati e nuovamente installati altrove, possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA per mezzo del plafond IVA previsto per l'esportatore abituale.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la risposta del 17 gennaio 2023 n. 40, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento IVA dei servizi di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività produttiva, tra i quali rientra la realizzazione di una struttura denominata camera bianca.

I servizi di installazione di una camera bianca stabilmente installata all'interno di uno stabilimento industriale, purché i propri componenti possano essere smontati e nuovamente installati altrove, possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA per mezzo del plafond IVA previsto per l'esportatore abituale, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72, essendo esclusi dall'ambito applicativo del reverse charge, di cui all'art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72, e non essendo qualificabili come acquisti di beni immobili.

Definizione di camera bianca

Come già rappresentato nella precedente risposta ad interpello 573/2020 delle Entrate, la camera bianca (clean room) è realizzata in ambito farmaceutico, biotecnologico, ospedaliero, biomedicale, cosmetico, elettronico, chimico, aerospaziale e alimentare (codice ATECO 25.12.10) come ambiente la cui caratteristica peculiare è la presenza di aria molto pura all'interno di essa, con bassa concentrazione di microparticelle di polvere in sospensione, il cui sistema di funzionamento si basa sul principio di ricircolo forzato di aria super-filtrata in una stanza sigillata.

A tali fini il sistema è costituito da grandi ventilatori operanti a bassa velocità, che immettono nella stanza, attraverso il soffitto, un flusso laminare di aria precedentemente filtrata attraverso filtri esterni alla stessa ed aspirata attraverso griglie poste sul pavimento.

Il precedente intervento dell'Agenzia

Nella risposta 40/2023 in commento, si evidenzia che l'istante aveva già presentato istanza di interpello per conoscere se, in qualità di esportatore abituale, potesse acquistare in regime di non imponibilità IVA (art. 8 lett. c) DPR 633/72) i servizi di installazione della camera bianca, al fine di veder riconosciuto il beneficio della non imponibilità che viceversa non è ammesso per l'acquisizione di fabbricati, strumentali e non, anche in esecuzione di contratti di appalto (richiama la Circ. n. 145/1998).

L'Agenzia, nella precedente risposta reso all'odierno istante, affermava da un lato la non imponibilità ai sensi dell'art. 8 DPR 633/72 dei servizi relativi all'installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale (anche se costituenti un unicum con l'edificio realizzato), e dall'altro l'esclusione dal plafond IVA a favore della misura antifrode del reverse charge, per quei servizi di installazione degli impianti serventi al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato.

Con la risposta 40/2023 l'Agenzia è stata nuovamente interpellata, a seguito delle perplessità della stessa società istante, originatesi a seguito della risposta n. 573/2020 con la quale l'Agenzia ha qualificato le operazioni di installazione delle “camere bianche”, ai fini della territorialità IVA, come prestazioni di servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell'art. 7-quater c. 1 lett. a) DPR 633/72.

La soluzione dell'Agenzia in favore dell'utilizzabilità del plafond IVA all'esportazione

Si ricorda che con la L. 190/2014, in merito al settore edile, in conformità all'art. 199 par. 1 lett. a) Dir. IVA 2006/112 ed al fine di contrastare le frodi in particolari settori a rischio, il Legislatore ha introdotto la nuova lett. a-ter) nell'art. 17 c. 6 DPR 633/72 con la quale è stata prevista l'applicazione del sistema contabile del reverse charge interno anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Nella Circ. 14/2015 si osserva che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del medesimo sesto comma (prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori verso imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili o verso l'appaltatore principale o subappaltatore), ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

La soluzione proposta dall'istante, che ha richiamato la Circ. AE 22 dicembre 2015 n. 37/E in cui si escludeva dal reverse charge l'installazione (comprese manutenzione e riparazione) di impianti (non compresi nei codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09), strettamente funzionali allo svolgimento di un'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio, autonomamente considerato, è stata accolta dall'Agenzia sulla base delle seguenti argomentazioni.

Sulla base degli artt.13-ter e 31-bis Reg. UE n. 282/2011 è qualificabile come bene immobile per quanto qui di interesse:

  • qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
  • qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio.

Osserva poi che l'art. 31-bis Reg. UE n. 282/2011 richiamato, che individua le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, richiede che vi sia un “nesso sufficientemente diretto” con gli immobili cui il servizio afferisce essendo altresì necessario che un determinato elemento, una volta installato, diventi parte integrante del fabbricato, a tal punto che, ove rimosso, renderebbe il medesimo inidoneo all'uso per cui è costruito, alterandone le funzionalità.

Dal momento che la camera bianca in oggetto ha da un lato natura strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività industriale e dall'altro può configurarsi come un bene che, ancorché stabilmente installato all'interno del fabbricato mantiene una propria individualità dal momento che i componenti possono essere smontati e nuovamente installati (con opportuni adattamenti) in un altro stabilimento, tale servizio di installazione è fuori dal campo applicativo del reverse charge dell'art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72, e rientra nel regime contabile di non imponibilità all'esportatore abituale, in base all'art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/72.

Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 40

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