giovedì 19/01/2023 • 06:00
L’indeducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi destinati, anche indirettamente, a medici, farmacisti e veterinari, è integrata ogniqualvolta risulti funzionale alla tutela della salute pubblica. Il costo deve, comunque, superare la soglia del modico valore.
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Le norme tributarie che regolano la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo prevedono, in linea generale, la deducibilità delle spese specificamente inerenti alla produzione del reddito. In particolare, i costi e le spese sono deducibili secondo i principi ordinari, tra cui quello dell'inerenza, stabiliti dall'art. 109 DPR 917/86. Tuttavia, esistono delle previsioni che vietano la deducibilità di costi e spese nelle fattispecie in cui gli stessi: siano riconducibili a fatti, atti o attività illecite (art. 2 c. 8 L. 289/2002); riguardino l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (art. 2 c. 9 L. 289/2002). L'indeducibilità di cui all'art. 2 c. 9 L. 289/2002, è stata di recente esaminata dall'Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 39, dalla quale sono emersi ulteriori chiarimenti ai fini dell'ambito oggettivo di applicazione della citata norma. Si ricorda che, le previsioni contenute nell'art. 2 c. 9 L. 289/2002, vietano la deducibilità dei costi riferibili a situazio...
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