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Come ogni anno i datori di lavoro, entro il 31 gennaio, dovranno fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alle RSU i dati relativi al lavoro somministrato.

Lo prevede l’art. 36, c. 3, D.Lgs. 81/2015, unitamente alle norme interpretative ministeriali (nota ministeriale del 3 luglio 2012; interpello min. lav. 36/2012) che individuano i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, le organizzazioni a cui devono essere indirizzate, il contenuto delle stesse ed il termine di invio.

Il termine di invio

Con riferimento al termine del 31 gennaio, il Ministero del lavoro non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio o che sia anteriore; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.

L’utilizzo dell’espressione “contrattazione collettiva” lascia intendere che anche contratti collettivi di secondo livello possano intervenire sul tema.

A mero titolo esemplificativo si richiamano, fra i CCNL che prevedono termini diversi:

  • il CCNL Giocattoli, modellismo Industria che prevede: “Ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, ogni sei mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla qual...

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