lunedì 23/01/2023 • 06:00
Entro il 31 gennaio i datori di lavoro che impiegano lavoratori somministrati dovranno effettuare le dovute comunicazioni alle organizzazioni sindacali. In particolare, il numero di contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
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Come ogni anno i datori di lavoro, entro il 31 gennaio, dovranno fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alle RSU i dati relativi al lavoro somministrato.
Lo prevede l’art. 36, c. 3, D.Lgs. 81/2015, unitamente alle norme interpretative ministeriali (nota ministeriale del 3 luglio 2012; interpello min. lav. 36/2012) che individuano i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni, le organizzazioni a cui devono essere indirizzate, il contenuto delle stesse ed il termine di invio.
Il termine di invio
Con riferimento al termine del 31 gennaio, il Ministero del lavoro non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio o che sia anteriore; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio indicato.
L’utilizzo dell’espressione “contrattazione collettiva” lascia intendere che anche contratti collettivi di secondo livello possano intervenire sul tema.
A mero titolo esemplificativo si richiamano, fra i CCNL che prevedono termini diversi:
L’adempimento, inserito nell’articolo rubricato “Diritti sindacali e garanzia collettive”, ha la finalità di rendere effettivi i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori e le garanzie collettive, consentendo alle organizzazioni sindacali di monitorare l’andamento del ricorso alla somministrazione. Peraltro, il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Soggetti obbligati
Sono obbligati ad effettuare le comunicazioni tutti i datori di lavoro che hanno fatto ricorso a lavoro somministrato, indipendentemente dal numero di contratti stipulati o alle dimensioni del datore di lavoro.
La comunicazione può essere effettuata anche mediante l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'utilizzatore aderisce o conferisce mandato, come chiarito dal Ministero del lavoro con nota prot. 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012.
Destinatari della comunicazione
La comunicazione va inviata alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Oggetto dell’informativa
L’informativa dovrà contenere l’indicazione del numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi con le agenzie di somministrazione; la durata degli stessi (quindi se a tempo indeterminato o a termine e in questo caso di che entità); il numero e la qualifica dei lavoratori interessati (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).
L’invio potrà avvenire tramite:
La comunicazione riporta i soli dati numerici, senza riferimenti ai nominativi dei lavoratori somministrati.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 40 D.lgs. 81/2015 la violazione dell’obbligo in esame è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da euro 250 a euro 1.250.
L’applicazione della sanzione si può configurare non solo in ipotesi di mancato invio della comunicazione, ma anche in ipotesi di invio tardivo del documento o di trasmissioni a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge o solo ad alcuni di essi.
Non si esclude, inoltre, che, in presenza degli estremi di legge, la violazione integri una condotta antisindacale, ex art. 28 Legge 300/70, perché contraria ad una regola il cui scopo è permettere all'organizzazione sindacale di monitorare e controllare l'uso corretto delle somministrazioni.
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