Come tassare la pensione di un cittadino italiano che risiede all'estero? È questa la domanda da cui prendono il via i dubbi dell'Istante e la conseguente risposta dell'Agenzia delle Entrate, resa con la Risp. Interpello 17 gennaio 2023 n. 52.
Il caso concreto
Nel caso di specie, l'istante è:
residente in Francia, iscritto all'AIRE di un comune italiano, dal luglio dell'anno X a maggio 2022 (trasferendosi in seguito in altro Stato membro UE);
titolare di una pensione per professionisti.
Dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio dalla gestione per professionisti all'INPS, quest'ultimo Istituto provvede ad assoggettare a ritenuta IRPEF gli emolumenti pensionistici, erogati agli ex professionisti residenti in Francia, con l'aggiunta delle addizionali regionale e comunale.
Dall'anno di inizio della residenza in Francia alla data di presentazione dell'istanza in esame, la prima gestione previdenziale per professionisti non ha mai operato ritenute alla fonte, né l'Agenzia delle Entrate ha mai preteso imposte sul trattamento pensionistico, che è stato sempre assoggettato ad imposizione esclusiva in Francia (art. 18, par. 1, Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni: L. 20/92).
Quali sono i quesiti posti?
Partendo da tali presupposti, l'Istante chiede di sapere:
Quali sono le richieste dell'Istante
Primo quesito
La corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Secondo quesito
Nel caso in cui il trattamento pensionistico risultasse imponibile anche in Italia, se, alla luce dell'ambiguità della norma in trattazione diversamente interpretata nel corso degli anni, il Fisco possa reclamare le imposte arretrate sulle pensioni pagate dalla precedente gestione previdenziale ai professionisti residenti in Francia dal 2016 al mese di giugno 2022, sulle quali sono state già prelevate le imposte in Francia
Terzo quesito
Nel caso in cui siano dovute le imposte arretrate, se, sulle medesime, debbano essere applicati anche gli interessi legali e le relative sanzioni
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Primo quesito
Secondo la normativa in vigore, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini IRPEF, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate (art. 49, c. 2 lett. a), TUIR).
In base all'ordinamento tributario interno (art. 23, c. 2 lett. a), TUIR), le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati, secondo la quale, per i pensionati residenti in Francia, le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese (formalizzato nel dicembre 2000) è stata definita l'interpretazione da attribuire all'espressione ''sicurezza sociale'', concordando un elenco di prestazioni pensionistiche da considerare ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle legislazioni dei rispettivi Paesi.
La pensione professionale corrisposta all'Istante è soggetta quindi a imposizione concorrente in Italia (Stato della fonte del reddito) ed in Francia (Stato di residenza) in quanto rientrante in tale elenco.
Secondo quesito
Dato l'assoggettamento a doppia imposizione della pensione percepita dall'Istante, una volta pagate, a titolo definitivo, le imposte arretrate in Italia, spetterà alla Francia (Stato di residenza per le annualità interessate) evitare la doppia imposizione mediante la concessione di un credito d'imposta, relativo, oltre che all'IRPEF, anche alle addizionali regionale e comunale che, parimenti, rientrano nell'ambito applicativo del suddetto Trattato internazionale.
Nell'ipotesi in cui, in base alla vigente normativa interna francese, per talune annualità siano già decorsi i termini per richiedere il rimborso, l'Istante potrà richiedere l'avvio di una Procedura Amichevole alle competenti Autorità fiscali dello Stato in cui si trova il suo domicilio.
Terzo quesito
L'Agenzia chiarisce quanto illustrato in tabella.
Sulle imposte arretrate:
Interessi legali
Dovuti (calcolati sulle base della normativa vigente)
Sanzioni
Non dovute per esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, soprattutto sulla base:
- della condotta del primo Istituto previdenziale che agisce sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e del Ministero del Tesoro che avrebbe dovuto operare e versare le ritenute in Italia;
- del fatto che le imposte sono state versate in Francia dall'Istante
Fonte: Risp. Interpello AE 17 gennaio 2023 n. 52