mercoledì 18/01/2023 • 12:46
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nel corso dell'audizione tenutasi presso la Camera dei deputati, fa una critica alla definizione di professionista contenuta nel codice del consumo e invita a sostituire tale termine con quello di operatore economico.
redazione Memento
Con il comunicato stampa del 17 gennaio 2023, il CNDCEC informa di aver proposto, nel corso dell'audizione tenutasi presso la Camera dei deputati, la sostituzione del termine professionista, contenuta nel codice del consumo, con quello di operatore economico. La Direttiva e lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, secondo i commercialisti, hanno l'obiettivo di introdurre nelle differenti giurisdizioni dell'Unione strumenti efficaci per l'applicazione della normativa unionale a tutela dei consumatori, al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza. A tal fine, lo schema del decreto, introduce nel codice del consumo l'istituto dell'azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione delle disposizioni in materie del diritto dell'Unione europea o delle norme di diritto interno di recepimento. Il codice del consumo assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un'ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore. Una notazione critica, secondo i commercialisti, va fatta a proposito delle definizioni e, in particolar modo, della definizione di professionista, che non è perfettamente conforme alla ratio della Direttiva e dell'intervento legislativo, volto essenzialmente a tutelare i consumatori rispetto alle imprese. Per tale motivo non è condivisibile che si indichi come professionista qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. La definizione che origina dalla versione italiana della Direttiva potrebbe essere meglio precisata sostituendo il termine professionista con quello di operatore economico. In tal modo, tra i destinatari della definizione verrebbero annoverati anche coloro che esercitano una professione per eventuali lesioni di interessi collettivi dei consumatori quando operano nell'esercizio della propria attività professionale, stabilendo che in quel caso assumono la veste di operatori economici, e al contempo si potrebbero evitare ulteriori assimilazioni tra chi esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e colui che, invece, è libero professionista. Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 17 gennaio 2023
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