giovedì 19/01/2023 • 06:00
La Cassazione, con la pronuncia n. 570/2023, ha annullato la condanna nei confronti di una s.p.a. per l'infortunio mortale occorso a un lavoratore a causa di una caduta per l'assenza di sponde laterali su un ponteggio. La Corte ha ravvisato la mancata prova della c.d. colpa di organizzazione da cui sarebbe derivato il reato presupposto.
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Con sentenza n. 570/2023, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione, la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata il 4 novembre 2021 – in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, co. 3, D.Lgs. 231/2001, per il reato presupposto di omicidio colposo dovuto all'inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, attribuibile all'amministratore unico della società, in quanto commesso nel vantaggio così come individuato nel capo di imputazione – poiché priva di una reale motivazione in ordine alla concreta esistenza di una colpa di organizzazione dell'ente e della relativa incidenza causale della stessa rispetto alla verificazione del reato presupposto.
La sentenza viene censurata sotto molteplici profili dal Collegio.
In primis, stabilisce la Suprema Corte, la sentenza non consentirebbe di evincere con chiarezza il reale profilo di responsabilità addebitato alla Società ai sensi della disciplina del D.Lgs. 231/01, in relazione ai "modelli di organizzazione e di gestione" ex art. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'il
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