mercoledì 18/01/2023 • 15:38
Nel presupposto di una residenza fiscale italiana dell'istante e dello svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio tedesco dal 1° marzo 2022 al 29 febbraio 2024, l’intero reddito andrà assoggettato ad imposizione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e in Germania (Stato di svolgimento dell'attività lavorativa).
redazione Memento
Con la risposta del 17 gennaio 2023 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale degli emolumenti che un soggetto residente in Italia percepisce da un'Università tedesca. Nel dettaglio, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti sul suddetto trattamento fiscale, qualora, poi, nella fattispecie in oggetto, dovessero risultare applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. 459/92), il contribuente chiede informazioni circa la documentazione da presentare alla Università tedesca, ai fini della disapplicazione da parte della stessa Università delle ritenute a titolo d'imposta previste dalla normativa tedesca sugli emolumenti in esame. Secondo l'Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente dichiarato di essere rientrato in Germania nel mese di settembre 2021, ove era già legato da un rapporto di impiego, come assistente di ricerca post dottorato a tempo pieno, con l'Università tedesca, e nel presupposto del prolungamento di tale soggiorno sino al 29 febbraio 2024, la potestà impositiva tedesca sugli emolumenti erogati al contribuente dalla citata Università, nel periodo 1° marzo 2022 - 29 febbraio 2024, non verrà limitata dalle norme contenute nell'art. 21 della Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni. Da ciò consegue, pertanto, che, nel presupposto di una residenza fiscale italiana dell'istante e dello svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio tedesco per tutto il periodo 1° marzo 2022 - 29 febbraio 2024, l'intero reddito in esame (comprensivo sia della quota parte finanziata dall'UE che dell'addendum erogato dalla Università tedesca) dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in Italia (Stato di residenza del contribuente) e Germania (Stato di svolgimento dell'attività lavorativa), ai sensi dell'art. 15 (lavoro subordinato), paragrafo 1, della suddetta Convenzione. La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia (Stato di residenza del contribuente) mediante la concessione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero con le modalità stabilite dall'art. 165 DPR 917/86. Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 56
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