mercoledì 18/01/2023 • 06:00
In sede di risposta a interpello, il Fisco ha risolto i dubbi di alcuni lavoratori residenti all'estero in materia di residenza fiscale, sanzioni, base fissa, trasferimento di domicilio e smart working.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di IRPEF sui redditi da lavoro e Convenzioni contro le doppie imposizioni rispondendo a una serie di interpelli presentati da alcuni lavoratori residenti all'estero. Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all'estero ed emergenza Covid (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 50) L'istante ha concluso un contratto di lavoro dipendente con una società irlandese con la quale veniva concordato, causa emergenza Covid, l'inizio del periodo lavorativo in smart working, dai primi giorni del mese di giugno 2021, e quello presso la sede irlandese della stessa società da luglio 2021. Per il Fisco, il reddito relativo all'attività di lavoro dipendente svolta nel 2021 in smart working sul territorio italiano deve essere assoggettato ad imposizione esclusiva nel nostro Paese (Stato di residenza del Contribuente e di svolgimento dell'attività lavorativa) mentre quello derivante dal lavoro subordinato svolto in Irlanda dovrà essere assoggettato ad imposizione concorrente in Italia (Stato di residenza) e in Irlanda (Stato di svolgimento dell'attività lavorativa). La conseguente doppia imposizione dovrà essere eliminata in Italia, Stato di residenza dell'istante nel 2021(art. 165 del TUIR). Cittadino italiano residente all'estero, sanzioni (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 52) Il caso ha ad oggetto le imposte arretrate di un ex-professionista residente in Francia, titolare di una pensione per professionisti, e il passaggio dalla gestione per professionisti all'INPS dal 1° luglio 2022, in concomitanza del quale l'Istituto ha provveduto ad assoggettare a ritenuta IRPEF gli emolumenti pensionistici, erogati agli ex professionisti residenti in Francia, con l'aggiunta delle addizionali regionale e comunale. Il soggetto, secondo il Fisco, non è tenuto a versare le sanzioni sulle imposte arretrate se la prima gestione previdenziale per professionisti non abbia mai operato ritenute alla fonte, né l'Agenzia delle Entrate abbia preteso imposte sul trattamento pensionistico, che è stato sempre assoggettato ad imposizione esclusiva in Francia ai sensi della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni. Nella fattispecie, infatti, ricorrono, a giudizio delle Entrate, le condizioni per l'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo. Dovranno, invece, essere applicati gli interessi legali calcolati in base alla normativa vigente. Nozione di ''base fissa'' (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 53) In base alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Spagna, i compensi derivanti dall'attività professionale sono imponibili solo nello Stato di residenza del professionista, a meno che detto professionista non disponga abitualmente di una base fissa per l'esercizio della sua attività nello Stato contraente da cui provengono i compensi. In tal caso, i redditi sono imponibili anche nello Stato contraente, ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. Al riguardo, il concetto di ''base fissa'' deve essere assimilato al concetto di ''stabile organizzazione'', ossia una sede fissa di affari in cui il professionista esercita in tutto o in parte la sua attività indipendente. L'elemento costitutivo della ''fissità'' implica che la sede sia in un luogo determinato ed abbia un certo grado di permanenza nell'utilizzo (non necessariamente per la maggior parte del periodo d'imposta). Può essere costituita anche da un locale o da una stanza di proprietà di altri soggetti che, tuttavia, deve essere a disposizione del lavoratore autonomo e nel quale questo esercita la sua attività o parte della stessa. Nel caso di specie, lo stabilire se il lavoratore autonomo abbia avuto a disposizione un luogo che possa considerarsi una ''base fissa'' in Italia, quale ad esempio, la struttura logistica messa a disposizione dal cliente committente, dipenderà dal potere effettivo del contribuente non residente di utilizzare tale ubicazione per svolgere la sua attività indipendente, nonché dalla portata della presenza del lavoratore autonomo in quel luogo e delle concrete attività che vi ha svolto. Trasferimento di domicilio residente in Svizzera (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 54) In base alla Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni la persona fisica che trasferisce definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data. Nella fattispecie in esame, poiché il trasferimento definitivo del domicilio del Contribuente è avvenuto nel corso del 2022, troverà applicazione la menzionata disciplina convenzionale con conseguente assoggettamento ad imposizione in Italia dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale degli affari e degli interessi del contribuente dalla Confederazione Elvetica al nostro Paese (avvenuto il 31 maggio 2022). I redditi percepiti dall'istante nel periodo 1° giugno (giorno successivo a quello del trasferimento del domicilio dalla Svizzera all'Italia) 31 dicembre 2022, a fronte di un'attività di lavoro dipendente svolta nel nostro Paese, dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia. Soggetto residente in Svizzera in smart working per una società italiana (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 55) Alla fattispecie si applica l'art.15, paragrafo 1, del Trattato internazionale Italia-Svizzera che prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza del Contribuente, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente la Convenzione; ipotesi in cui tali redditi devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Nel 2021 era in vigore tra Italia e Svizzera l'Accordo amichevole interpretativo della Convenzione riguardante il trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid 19. Tale Accordo (il cui ambito applicativo non è limitato ai soli lavoratori frontalieri ma è esteso alla generalità dei lavoratori dipendenti) prevede, al paragrafo 1, che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 15, paragrafo 1, della Convenzione, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti a domicilio nello Stato di residenza del Contribuente a causa delle misure adottate per impedire la diffusione del Covid, alle dipendenze di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente la Convenzione, devono essere considerati come giorni di lavoro svolti nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il reddito di lavoro dipendente in assenza di tali misure. Fonte: Risposta AE 17 gennaio 2023 n. 50; Risposta AE 17 gennaio 2023 n. 52; ; Risposta AE 17 gennaio 2023 n. 53; Risposta AE 17 gennaio 2023 n. 54; Risposta AE 17 gennaio 2023 n. 55
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