L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di Regime speciale IVA OSS fornendo chiarimenti in ordine al luogo di identificazione ai fini del regime e alle regole da seguire in un complesso caso di cessioni a distanza.
Come noto, le regole IVA applicabili all'e-commerce transfrontaliero c.d. business to consumer (B2C), hanno subito una serie di semplificazioni degli obblighi IVA per le imprese, UE ed extra UE, attuate mediante l'introduzione di un sistema europeo di assolvimento dell'IVA centralizzato, digitale e a carattere opzionale che ricomprende, oltre ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione già rientranti nel previgente regime MOSS, le seguenti operazioni:
le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.
La struttura delineata dal legislatore unionale si fonda sulla previsione di nuovi regimi speciali IVA per:
i servizi resi da soggetti non UE (regime Oss non UE);
i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche facilitate da piattaforme (regime Oss UE);
le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime Import scheme).
L'intero impianto normativo si fonda sulla estensione del mini sportello unico per l'IVA (operante solo per i servizi TTE) a tutte le operazioni sopra distintamente elencate. Mediante l'ampliato sportello unico diviene, quindi, possibile dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione relativamente alle forniture transfrontaliere di beni e servizi
Luogo di identificazione ai fini OSS
Il caso di specie (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 58) riguarda una società irlandese che svolge attività di vendita intra–UE a privati tramite e–commerce e che stocca le merci in Italia presso una logistica terza che eroga un servizio di ''pick and pack''. Con specifico riferimento al dubbio interpretativo riguardante il Paese di identificazione ai fini dell'adesione al regime OSS UE, l'Agenzia evidenzia che, ai sensi dell'art. 74 sexies, c. 1, DPR 633/72 la società deve iscriversi allo sportello OSS UE dello Stato membro di stabilimento, ossia in Irlanda, a nulla rilevando la circostanza che in un diverso Stato membro è presente una logistica, appartenente a terzi, dalla quale la società spedisce i beni ai relativi acquirenti. Il parere del Fisco è valido, naturalmente, a condizione che la società non disponga nel territorio dello Stato (Italia) di una stabile organizzazione ai fini IVA.
Cessioni a distanza intracomunitarie
Nel caso di specie (Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 51) dei clienti francesi, consumatori finali, acquistano prodotti a marchio della società italiana istante tramite piattaforma elettronica. I prodotti, ceduti dall'istante ai propri clienti previo acquisto dalla consociata tedesca, sono spediti da uno dei negozi o dal magazzino tedesco di proprietà della consociata al domicilio francese degli acquirenti con trasporto a cura dell'istante. Tramite interpello, l'istante chiede, tra il resto, se può aderire al regime OSS, registrandosi al portale in Italia, per assolvere l'imposta relativa ai beni venduti ai clienti finali francesi. L'Istante chiede, altresì, come qualificare ai fini IVA la transazione con la consociata tedesca.
Per il Fisco, la circostanza che il destinatario finale della merce è un privato consumatore impedisce l'applicazione del regime delle operazioni c.d. triangolari o ''a catena''. Di conseguenza, la cessione tra la consociata tedesca e l'istante è qualificabile come operazione interna trovandosi i beni in territorio tedesco. L'assolvimento dell'imposta e i relativi adempimenti contabili seguiranno le regole previste dall'ordinamento tedesco. La successiva operazione di invio dei beni dalla Germania alla Francia seguirà la disciplina dettata dal legislatore unionale agli articoli 17 e 21 della direttiva IVA. Sostanzialmente l'istante, inviando in altro Stato membro i beni della propria impresa, realizza una operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria cui segue il parallelo acquisto intracomunitario. Il descritto schema operativo comporta la necessità che il fornitore (l'istante) si identifichi nello Stato membro di invio della merce (Francia) per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legislazione del predetto Stato. La successiva cessione dei beni agli acquirenti francesi, consumatori finali, costituisce una vendita interna soggetta all'IVA francese.
Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 51; Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 58