X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • IRAP
Altro

martedì 17/01/2023 • 15:57

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Finanziamenti a tasso zero: determinazione della base imponibile IRAP

Un onere, pur non costituendo in senso stretto un interesse derivante da un contratto di mutuo stipulato tra l'istante e la società finanziaria, assume a tutti gli effetti natura finanziaria da classificare nella voce C17) del conto economico con conseguente indeducibilità ai fini IRAP.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Con la risposta del 17 gennaio 2023 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di determinazione della  base  imponibile IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/97) relativamente ai finanziamenti a tasso zero. Nel dettaglio,  la  società  istante  corrisponde  dei  corrispettivi  alla  società  finanziaria  per l'erogazione  di  finanziamenti a tasso zero che  quest'ultima concede ai  consumatori finali, acquirenti dei prodotti commercializzati dall'istante attraverso i vari  rivenditori presenti sul territorio italiano. Al riguardo, si ritiene che l'importo corrisposto dall'istante alla società finanziaria  abbia natura finanziaria. Non  è  condivisibile,  infatti,  la  soluzione  interpretativa  proposta  dell'istante,  secondo la quale il corrispettivo dovuto alla società finanziaria Beta non può avere natura finanziaria in ragione del fatto che beneficiario del capitale dato in prestito non è  la società istante ma unicamente il cliente finale. Un onere ben può avere natura finanziaria pur non costituendo in senso stretto un interesse sul capitale erogato. La natura finanziaria di un onere, infatti, non è data dalla sua mera identificabilità  nella  remunerazione del capitale, ma dalla sua stretta connessione con  la  erogazione  del  finanziamento,  senza il  quale l'obbligo  della  prestazione  non trova  fondamento. Gli stessi principi contabili nazionali disciplinano gli oneri di transazione quali  costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Tali oneri vengono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali alla voce C17)  Interessi e altri oneri finanziari. Trattasi di oneri che, pur se distinti dalla remunerazione del capitale dato in prestito, sono contabilmente classificati come finanziari in quanto ad esso strettamente  connessi. Ne deriva che un onere ha natura finanziaria in virtù della suddetta connessione. Nel  contratto  stipulato  tra  l'Istante  e  la  società  finanziaria  si  legge  che  il  pagamento da parte di Alfa in favore di Beta ha ad oggetto il corrispettivo per i servizi finanziari resi da Beta in favore degli acquirenti dei prodotti, circostanza dalla quale risulta evidente la stretta connessione tra il corrispettivo pagato e il capitale erogato da  Beta al cliente. Peraltro, gli importi pattuiti tra la società istante e la società finanziaria, definiti  nelle tabelle alle quali fanno rinvio le clausole contrattuali, sono parametrati ad elementi  tipicamente caratterizzanti i contratti di finanziamento, quali l'ammontare dell'importo  finanziato al cliente, la durata del finanziamento, il numero delle rate e il TAEG dell'operazione (Tasso Anno effettivo globale d'interesse). Nell'assetto  negoziale  l'istante: da  un  lato,  attraverso  il  finanziamento  a  tasso  zero, ottiene i benefici derivanti dall'agevolazione delle condizioni di acquisto e, quindi,  l'incremento delle vendite; dall'altro assume gli oneri finanziari dell'operazione da cui  deriva il suddetto beneficio. Il suddetto collegamento rivela quindi la causa del negozio che resta finanziaria. Conseguentemente,  la  componente  negativa,  pur  non  costituendo,  in  senso stretto, un interesse derivante da un contratto di mutuo stipulato tra l'istante e la  società finanziaria, assume a tutti gli effetti natura finanziaria da classificare nella voce C17) del conto economico con conseguente indeducibilità ai fini del tributo regionale. Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 46

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”