martedì 17/01/2023 • 15:27
La cessione di oro e di altri metalli preziosi dal fornitore extra-UE alla società Alfa è rilevante ai fini IVA in Italia. Trattandosi di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, né dotati di stabile organizzazione, gli adempimenti IVA devono essere assolti in Italia.
redazione Memento
Con la risposta del 17 gennaio 2023 n. 42 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento IVA in tema di cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra-UE ed estratti da raffinerie italiane. Nel dettaglio, l'istante chiede se la cessione dei metalli preziosi tra il fornitore americano e Alfa possa essere considerata non rilevante ai fini IVA in Italia in quanto perfezionatasi al di fuori del territorio dello Stato. Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in merito all'individuazione del fatto generatore dell'imposta da cui dipende, di regola, l'esigibilità dell'IVA, nel caso di pagamenti di acconti anteriori alla cessione del bene o alla prestazione di servizi, affinché l'operazione possa considerarsi effettuata e, conseguentemente, l'IVA possa considerarsi esigibile, occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire gli elementi della futura cessione o della futura prestazione di servizi, siano già conosciuti e, dunque, in particolare, che i beni o i servizi siano specificamente individuati. Alla luce dei principi interpretativi desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati, la cessione di oro e di altri metalli preziosi dal fornitore americano a Alfa è rilevante ai fini IVA in Italia, ai sensi dell'art 7-bis DPR 633/72. Inoltre, trattandosi di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, né dotati di stabile organizzazione, gli adempimenti ai fini IVA devono essere assolti in Italia, nei modi ordinari, dal fornitore americano attraverso la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Qualora, invece, la cessione abbia ad oggetto oro industriale, il debitore d'imposta è sempre il cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente sede o stabile organizzazione in Italia e indipendentemente dal fatto che il cedente abbia la sede o la stabile organizzazione o sia identificato ai fini IVA in Italia. Nel caso di specie, Alfa dovrà nominare un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ed assolvere gli obblighi in materia di IVA attraverso l'emissione di autofattura. Infatti, non occorre che il fornitore soggetto extra-UE si identifichi in Italia per emettere la relativa fattura senza addebito dell'imposta, da integrare a cura del cessionario, potendo l'obbligo essere assolto direttamente dal rappresentante fiscale del cessionario mediante un'autofattura. Trattamento IVA della lavorazione dei materiali grezzi contenenti metalli preziosi Quanto al trattamento IVA delle diverse operazioni aventi ad oggetto i metalli risultanti all'esito della lavorazione dei materiali grezzi da parte della raffineria italiana, l'Agenzia delle Entrate precisa che le diverse alternative sono rappresentate dalla società istante in termini ipotetici e generici e sottendono rapporti contrattuali tra la raffineria e Alfa o altri soggetti, non ben definiti nei loro aspetti essenziali. Le stesse quindi, oltre a non essere adeguatamente documentate, appaiono prive del carattere di concretezza e personalità. In particolare, il quesito deve considerarsi inammissibile in quanto non sono forniti i minimi elementi indispensabili per l'individuazione della fattispecie. Infine, nell'ipotesi in cui Alfa decida di: cedere alla raffineria, in tutto o in parte, i preziosi risultanti dalla lavorazione, diversi dall'oro industriale e dall'argento assimilato all'oro industriale, si applicherà la disciplina di cui all'art. 17 c. 2 DPR 633/72, a norma del quale gli obblighi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti. Pertanto, spetterà alla raffineria italiana assolvere agli obblighi in materia di imposta in Italia mediante emissione di autofattura. Inoltre, qualora la cessione abbia ad oggetto oro industriale e argento assimilato, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, si applicherà il sistema dell'inversione contabile (art. 17 c. 5 DPR 633/72); far inviare i preziosi affinati in un proprio deposito all'estero, l'Agenzia ritiene che, in mancanza del presupposto del trasferimento della proprietà ad altro soggetto, l'operazione non assuma rilevanza agli effetti dell'IVA e configuri un'esportazione esclusivamente ai fini doganali. Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 42
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