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martedì 17/01/2023 • 14:27

Lavoro Fondi pensione

Come viene tassata la capitalizzazione della pensione complementare?

L’Agenzia delle Entrate interviene, con la Risp. Interpello 17 gennaio 2023 n. 37, sul regime fiscale della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare e del successivo versamento di tutta o parte della capitalizzazione ad altra gestione del fondo stesso, a seguito di precedente dichiarazione di rilevanti squilibri finanziari.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'Agenzia delle Entrate torna a rendere chiarimenti in merito alla tassazione della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza complementare.

Con la Risposta n. 37, resa in data 17 gennaio 2023, il Fisco analizza in particolare:

  • il generale regime di tassazione della capitalizzazione della pensione;
  • la tassazione della capitalizzazione nel caso in cui la stessa venga riversata in un'altra gestione del medesimo fondo, in ipotesi di precedente dichiarazione di rilevanti squilibri finanziari.

Le particolarità del caso concreto

Nel caso affrontato dall'Agenzia delle Entrate, il fondo istante è un fondo di previdenza complementare, istituito con accordo sindacale.

Al fondo sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti che operano con la qualifica di dirigente nell'ambito di aziende che stampano giornali quotidiani e che editano informazioni quotidiane.

Il fondo è iscritto all'albo COVIP dei fondi pensione, con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, al raggiungimento della pensione, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

Il fondo opera in regime misto, e quindi:

Caratteristiche del fondo

Periodo

Regime

Prestazioni

Tipologia di contributi

Per le prestazioni relative a periodi di iscrizione sino al 31 dicembre 2002

A ''prestazione definita'', con una «gestione a ripartizione» nella quale non sono previste posizioni individuali in capo ai singoli iscritti

Prestazioni correlate alla retribuzione goduta dal percettore in costanza del rapporto di lavoro

Il fondo raccoglie «contributi a ripartizione», che affluiscono alla corrispondente gestione, finalizzati a sostenere il costo delle prestazioni pensionistiche spettanti agli iscritti sino al 31 dicembre 2002

Per le prestazioni riferite a periodi di iscrizione a partire dal 1° gennaio 2003

A ''contribuzione definita'', con una «gestione a capitalizzazione» nella quale sono previste posizioni individuali in capo ai singoli iscritti

Prestazioni ragguagliate ai contributi versati nel corso di tale rapporto

Il fondo raccoglie «contributi a capitalizzazione», affluenti alla corrispondente gestione, finalizzati ad alimentare le posizioni individuali degli iscritti a partire dal 1° gennaio 2003

N.B. Per gli iscritti fino al 31 dicembre 2002 (quando non era ancora contemplata la gestione a capitalizzazione), cessati dal rapporto di lavoro successivamente a tale data, le prestazioni pensionistiche spettanti sono costituite da una quota parte a ripartizione e da una quota parte a capitalizzazione.

Il fondo riferisce che, con Decreto del 1995, il Ministero del Lavoro ha accertato:

  • il fondo quale «forma pensionistica gestita in via prevalente secondo il sistema tecnico­-finanziario della ripartizione»;
  • l'esistenza, in capo allo stesso, di «rilevanti squilibri finanziari», ammettendolo al regime di deroga (art. 18, c. 8 bis, D.Lgs. 124/93).

Alla luce di tali squilibri, le fonti istitutive hanno deciso di rimediare con un'operazione “saldo e stralcio” con riguardo alle esclusive prestazioni relative alla gestione a ripartizione, essendo l'unica interessata dallo squilibrio finanziario.

Essa consente di accordare:

  1. a coloro che già percepiscono il trattamento pensionistico complementare la facoltà di trasformare la quota parte della prestazione periodica erogata dalla «gestione a ripartizione» in un capitale attualizzato, applicando, sull'intero ammontare degli importi che gli stessi percepirebbero in ragione delle proprie aspettative di vita, un'aliquota stabilita tenuto conto delle risorse del fondo;
  2. a coloro che aderiranno alla precedente operazione la possibilità di versare alla «gestione a capitalizzazione» del fondo il capitale loro spettante, derivante dall'adesione alla stessa operazione saldo e stralcio, in vista dell'erogazione di una prestazione a ''contribuzione definita''.

Il quesito posto dall'Istante

Pertanto, l'Istante intende conoscere:

  1. il regime di tassazione, ai fini delle imposte sul reddito, dei capitali che il fondo corrisponderà ai pensionati che aderiranno all'operazione saldo e stralcio;
  2. il regime di deducibilità dal reddito complessivo dei pensionati degli importi che questi verseranno al fondo in vista del godimento delle prestazioni periodiche a «contribuzione definita» previste dalla «gestione a capitalizzazione».

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Con riferimento al primo quesito, si ritiene che la prestazione in capitale che il fondo corrisponderà ai pensionati che aderiranno all'operazione saldo e stralcio, costituisca reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 lett. h­ bis), TUIR), in quanto sostitutivo della pensione complementare a ripartizione in corso di erogazione.

In merito alla tassazione, tale capitale sarà soggetto alla tassazione separata (come le altre somme previste dalla normativa: art. 17, c. 1 lett. a), TUIR).

In particolare:

Periodo di riferimento

Regime fiscale

Per la quota parte della prestazione riferibile al periodo fino al 31 dicembre 2000, tenendo conto dei ratei di pensione già corrisposti

Regime fiscale previsto dall'art. 17, c. 2 ultima parte, TUIR nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 11 D.Lgs. 47/2000

Per la quota parte riferibile al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, tenendo conto dei ratei di pensione già corrisposti

Regime fiscale previsto dall'art. 19, c. 2 ultima parte, TUIR attualmente vigente

Con riferimento al secondo quesito, i requisiti per l'applicazione del regime fiscale più favorevole di deducibilità dei contributi (versati senza il rispetto del limite di € 5.164,57: artt. 8 e 20, c. 7, D.Lgs. 252/2005) prevedono che il fondo:

  • risulti istituito alla data di entrata in vigore della L. 421/92;
  • sia gestito in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione;
  • sia stato già destinatario del Decreto del Ministro del Lavoro che ne ha accertato la situazione di squilibrio finanziario.

Si osserva che, pur rispettando il fondo in oggetto i requisiti esposti, tuttavia il Decreto del Ministero del Lavoro è intervenuto nel 1995, quando non era ancora prevista la gestione a capitalizzazione, intervenuta, come precisato, a partire dal 1° gennaio 2003.

Pertanto, l'applicazione della disciplina previgente più favorevole è condizionata dalla circostanza che il fondo possa continuare a essere considerato una forma gestita in via prevalente secondo il sistema tecnico finanziario della ripartizione, nonostante l'attuale regime misto.

Diversamente, il versamento alla «gestione a capitalizzazione» del fondo delle somme conseguite dai pensionati per effetto dell'adesione all'operazione saldo e stralcio, ove configurabile alla stregua di contributo, osserverà il regime fiscale di deducibilità che prevede il limite complessivo di € 5.164,57 (art. 8 D.Lgs. 252/2005).

Fonte: Risp. Interpello AE 17 gennaio 2023 n. 37

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