martedì 17/01/2023 • 13:49
Il contribuente può usufruire del regime di trasformazione delle DTA in crediti d’imposta facendo riferimento al valore nominale dei crediti al momento della cessione, a prescindere dal fatto che abbia mantenuto il diritto ad emettere nota di variazione.
redazione Memento
Con la risposta del 17 gennaio 2023 n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta e nota di variazione IVA. Nel dettaglio, la società istante chiede di sapere se la cessione dei crediti nei confronti di soggetti in procedura concorsuale gli consenta di usufruire del regime di trasformazione delle DTA in crediti d'imposta previsto dall'art. 44-bis DL 34/2019. Ai fini della disciplina della trasformazione in crediti d'imposta occorre fare riferimento al valore nominale dei crediti oggetto di formale cessione, ossia oggetto di trasferimento in termini di titolarità giuridica. La trasformazione scatta al momento e per effetto della cessione dei crediti e a tal fine si ritiene che sia del tutto irrilevante non solo il prezzo di cessione del credito, ma anche che la cessione avvenga con la clausola pro soluto, in cui il cedente non risponde della solvenza del debitore ed è, quindi, liberato nel momento in cui cede il credito al cessionario, o con la clausola pro solvendo, in cui può assumere la garanzia della solvibilità del credito, rispondendo così dell'inadempimento del debitore ceduto. Con riferimento al caso di specie, a prescindere dalla circostanza che l'istante conservi il diritto a emettere note di variazione (di cui all'art. 26 DPR 633/72), l'Agenzia delle Entrate ritiene che sia del tutto irrilevante anche la circostanza che il cedente abbia mantenuto il suddetto diritto per recuperare in detrazione l'IVA, originariamente addebitata in fattura e versata all'erario, non riscossa a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose. In definitiva, l'istante può usufruire del regime di trasformazione in crediti d'imposta previsto dall'art. 44-bis DL 34/2019, facendo riferimento al valore nominale dei crediti al momento della cessione, a prescindere dal fatto che abbia mantenuto il diritto ad emettere la nota di variazione di cui all'art. 26 c. 2 DPR 633/72. Fonte: Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 38
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