martedì 17/01/2023 • 12:42
Tra il servizio di trasporto e la cessione del kit per preparare i pasti sussiste il nesso di accessorietà, per cui il primo seguirà il trattamento fiscale previsto, ai fini IVA, per la seconda, scontando la medesima aliquota IVA del 10%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 16 gennaio 2023 n. 36.
redazione Memento
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Con la risposta del 16 gennaio 2023 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema IVA, relativamente al nesso di accessorietà tra servizio di trasporto e l'operazione principale di cessione dei beni.
Nel dettaglio, l'istante chiede un riesame del parere reso all'Agenzia delle Entrate in relazione alla sussistenza del nesso di accessorietà di cui all'art. 12 DPR 633/72 tra il servizio di trasporto del kit, acquistato dai clienti sul sito internet della società, e l'operazione principale di cessione dei beni.
Con la risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate precisa, innanzitutto, che il principio di accessorietà di cui di cui all'art. 12 DPR 633/72 comporta che le operazioni accessorie, per tali intendendosi le operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, scontano, ai fini IVA, il medesimo regime impositivo dell'operazione principale.
In merito ai criteri in base ai quali un'operazione può, agli effetti dell'IVA, qualificarsi accessoria, la Corte di Giustizia UE ha precisato che una prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di Giustizia UE sentenza 18 gennaio 2018, causa C463/16).
Tali principi sono stati recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l'effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale.
L'Amministrazione finanziaria ha recepito i principi espressi dalla giurisprudenza, chiarendo che affinché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
Ciò premesso, nell'istanza in esame la società ha evidenziato che il cliente che acquista la scatola, sulla base della scelta di strutturazione dell'offerta commerciale di Alfa, non può ottenere autonomamente, presso i locali di quest'ultimo, il box con gli ingredienti per la preparazione della ricetta/menù selezionati né può incaricare un suo vettore/trasportatore per il ritiro della scatola, in quanto non è previsto un servizio di asporto dei beni di cui trattasi.
La società ha, altresì, descritto nel dettaglio le opzioni a disposizione del cliente riferite al servizio di trasposto, riportando, a tal fine, gli elementi/dati presenti al riguardo sul proprio sito internet che riguardano sia la possibilità di impostare l'indirizzo di consegna preferito, sia quella di scegliere il giorno e l'ora della consegna e, dunque, programmare la realizzazione della ricetta selezionata.
Dagli elementi forniti nella nuova istanza emerge, dunque, che la selezione del pasto preferito e il trasporto/consegna della scatola presso il cliente sono elementi imprescindibilmente tra loro connessi nell'ambito dell'offerta commerciale di Alfa.
La consegna della scatola costituisce un servizio inscindibile e irrinunciabile rispetto alla sua cessione, perché è il solo modo che consente al cliente finale di ricevere, quando e dove vuole, gli ingredienti occorrenti per preparare le ricette proposte nel menù selezionato.
Pertanto, sulla base dei nuovi elementi emerge che il servizio di trasporto della scatola non si limita ad avere una generica utilità rispetto alla prestazione principale, bensì la rende possibile.
In definitiva, alla luce dei nuovi elementi istruttori, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tra il servizio di trasporto della scatola e la cessione della stessa sussista il nesso di dipendenza funzionale previsto dall'art. 12 DPR 633/72, per cui il primo seguirà il trattamento fiscale previsto, ai fini IVA, per la seconda, scontando la medesima aliquota del 10%.
Fonte: Risp. AE 16 gennaio 2023 n. 36
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