martedì 17/01/2023 • 03:00
L'INPS ha fornito indicazioni in merito alla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.
redazione Memento
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Per l’anno 2022, l’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto Aiuti quater), modificando l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti bis), ha incrementato a 3.000,00 euro il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti. L’INPS ha precisato che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono(c.d. principio di cassa allargato). Con il Mess. INPS 16 gennaio 2022 n. 263, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Al riguardo si richiama l’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d’imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno. Inoltre, l’INPS, come la generalità dei sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.
I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”,disponibile sul sito istituzionale www.inps.ital seguente percorso: “Prestazioni e servizi” >“Prestazioni” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
acquisizione di una singola comunicazione;
gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
invio di un filepredisposto in base a criteri predefiniti;
ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
visualizzazione del manuale di istruzioni.
FONTE: Mess. INPS 16 gennaio 2022 n. 263
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