martedì 17/01/2023 • 06:00
Il nuovo Regolamento UE istituisce un quadro temporaneo per velocizzare la diffusione di progetti di energia rinnovabile prevedendo procedure autorizzative più rapide per i progetti che presentano il maggiore potenziale di rapida diffusione delle energie rinnovabili e il minore impatto ambientale.
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Il 29 dicembre 2022 è entrato in vigore il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili (“Regolamento”). Il Regolamento istituisce un quadro temporaneo per velocizzare la diffusione di progetti di energia rinnovabile prevedendo procedure autorizzative più rapide per i progetti che presentano il maggiore potenziale di rapida diffusione delle energie rinnovabili e il minore impatto ambientale. Il nucleo sostanziale del Regolamento era già stato concordato in occasione del Consiglio "Energia" del 24.11.2022; il 19.12.2022 i ministri hanno raggiunto un accordo politico definitivo sul Regolamento, aggiungendo una disposizione finalizzata ad accelerare e semplificare la diffusione delle reti. Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado del suo impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, il Regolamento è entrato in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE con efficacia limitata a 18 mesi ma con una clausola di riesame che, se necessario, permetterà alla Commissione di proporre di prorogarne la validità.
Contesto del Regolamento
Il Regolamento nasce nel contesto di emergenza caratterizzato dalla guerra tra Russia ed Ucraina (“Guerra”) e della conseguente riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati UE con la connessa impennata dei prezzi dell'energia nell'UE. Una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, creando una difesa contro le azioni della Russia. L'energia rinnovabile può contribuire in maniera significativa a contrastare la strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia. Per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'UE deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'UE nel breve termine.
Urgenza ed efficacia
Alcune misure del Regolamento possono essere attuate dagli Stati membri rapidamente per razionalizzare la procedura autorizzativa applicabile ai progetti di energia rinnovabile, senza esigere modifiche onerose delle procedure e degli ordinamenti giuridici nazionali e imprimendo un'accelerazione positiva alla diffusione delle energie rinnovabili nel breve termine. Alcune di queste misure sono di portata generale, come l'introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale, o l'introduzione di chiarimenti sull'ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile (“Impianti Rinnovabili”) concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale. Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi più brevi e più rapidi per le apparecchiature per l'energia solare su strutture esistenti.
Presunzione di interesse pubblico
La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli Impianti Rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici. Gli Stati UE provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli Impianti Rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente.
Agevolazione Fotovoltaico
La durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, non è superiore a 3 mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro 1 mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.
Revisione della potenza degli Impianti Rinnovabili
Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a 6 mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente. Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15% e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro 3 mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.
Accelerazione Autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete
Gli Stati UE possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale e dalle valutazioni di protezione delle specie, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Pompe di calore
La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare 1 mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, 3 mesi. 2. A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per: a) pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e b) pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.
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