lunedì 16/01/2023 • 12:30
In tema di recupero dell’IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura, la società può emettere una nota di variazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, da intendersi nel momento cui si considera avverato.
redazione Memento
Con la risposta del 13 gennaio 2023 n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di esportazioni indirette, relativamente al recupero dell'IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura (art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/97). Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che nelle esportazioni indirette (di cui all'art. 8 c. 1 lett. b DPR 633/72), l'operazione si compone di due momenti: quello della consegna della merce nel territorio dello Stato italiano al cessionario non residente; quello della successiva esportazione fisica della stessa a cura o per conto di quest'ultimo; esportazione fisica di cui il cedente deve acquisire la prova, senza la quale per evitare l'applicazione della sanzione proporzionale dal 50 al 100% dell'IVA non applicata la fattura va regolarizzata, ai sensi dell'art. 7 c. 1 D.Lgs. 471/97, tramite emissione della nota di debito ed il versamento dell'IVA. A tal proposito, quanto alle modalità di recupero dell'imposta versata in sede di regolarizzazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'istante possa procedere all'emissione di una nota di variazione, in base all'art. 26 c. 2 DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si intende realizzato il presupposto, da intendersi nel momento cui si considera avverato: sia il presupposto sostanziale: avvenuta esportazione che, tuttavia, a tal fine, retroagisce temporalmente alla data della cessione del bene, sempreché sia stata acquisita la prova che l'esportazione è effettivamente avvenuta; sia il presupposto formale: emissione della nota di debito IVA per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell'imposta da recuperare. Per l'effetto, il dies a quo per l'emissione della nota di variazione decorrerà dalla data di emissione della nota di debito. Laddove, invece, l'emissione della nota di variazione in diminuzione non sia più consentita, perché la prova dell'avvenuta esportazione è stata acquisita oltre il termine entro cui la stessa poteva essere emessa, non configurandosi una colpevole inerzia dell'istante, resta la possibilità di azionare la richiesta di rimborso. Quanto, infine, alla richiesta dell'istante di poter procedere alla diretta annotazione in rettifica sui registri IVA, in luogo dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, l'Agenzia delle Entrate precisa che la procedura è incompatibile con la necessità di tracciare con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione. Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 26
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