domenica 15/01/2023 • 21:29
Il momento di effettuazione dell'investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione: in caso di autonome acquisizioni di beni, ciascuna beneficerà della percentuale spettante in base allo stesso.
redazione Memento
In tema di iper-ammortamento, il momento di effettuazione dell'investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione ed alla quantificazione dell'investimento agevolabile. Per determinare tale momento occorre imputare gli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione seguendo le regole generali della competenza previste dall'art. 109 c. 1 e 2 TUIR in base al quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o di spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Nel caso di specie l'investimento non può essere considerato ai fini agevolativi alla stregua di una ''costruzione in economia'' in senso proprio, bensì la fattispecie si configura attraverso una serie di atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni e servizi effettuate presso diversi fornitori. Ne consegue che i costi per l'acquisito di ciascun bene e di ciascun servizio ad esso correlato (se qualificabile come onere accessorio), al sussistere di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e sul presupposto che i beni risultino riconducibili a quelli di cui all'allegato A L. 232/2016, potranno beneficiare: della maggiorazione del 150%, a condizione che gli investimenti siano effettuati secondo quanto disposto dall'art. 109 c.2 TUIR (e, quindi, i singoli beni siano consegnati o spediti e i singoli servizi siano ultimati) entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore/fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione riferito singolarmente ad ogni bene e/o servizio; della maggiorazione del 170%, alle medesime condizioni sopra esposte (i singoli beni siano consegnati o spediti e i singoli servizi siano ultimati) entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore/fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione riferito singolarmente ad ogni bene e/o servizio. Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 21
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Carlo Maria Andò
- Tax Senior ManagerRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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