lunedì 16/01/2023 • 06:00
Non perde la detrazione la società dedita all'acquisto e alla rivendita di immobili che, viste le difficoltà ad alienare un fabbricato ad un prezzo congruo, lo abbia temporaneamente concesso in locazione.
redazione Memento
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La detrazione IVA può essere operata sin dal momento dell'acquisto dei beni e dei servizi, in funzione della loro ''afferenza'' ad operazioni soggette ad imposta od assimilate, senza, quindi, attendere la concreta utilizzazione dei beni e dei servizi medesimi. Tuttavia, nelle ipotesi in cui si verifichi una discordanza tra la previsione d'impiego di beni e servizi fatta dal contribuente al momento del loro acquisto e la loro effettiva utilizzazione, si deve procedere ad una rettifica della detrazione inizialmente operata, secondo le disposizioni di cui all'art. 19-bis2 c. 1 e 2 DPR 633/72, sempreché tale discordanza comporti una diversa misura della detrazione. Il principio è espresso nella Risposta n. 25 pubblicata lo scorso 13 gennaio dalle Entrate.
La rettifica della detrazione nei casi di diverso utilizzo dei beni ammortizzabili, tra i quali rientrano i fabbricati, deve essere operata non soltanto quando il cambio di destinazione si sia verificato al loro primo impiego, ma anche quando il diverso utilizzo abbia avuto luogo nei quattro anni (dieci per i fabbricati) successivi a quello di entrata in funzione del bene ammortizzabile. Nel primo caso - cambio di destinazione fin dalla loro entrata in funzione - la rettifica investe, quindi, tutta la detrazione inizialmente operata mentre, nel secondo, detta rettifica ha luogo soltanto in rapporto a tanti quinti (decimi per i fabbricati) dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio (decennio) di tutela fiscale.
Nel caso di specie, un'impresa dedita all'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di terreni e immobili ha acquistato direttamente dalla società costruttrice un piccolo complesso immobiliare in corso di costruzione, censito in catasto, al momento dell'acquisto, nella categoria di natura transitoria F/3, e un piccolo fabbricato ad uso abitativo con pertinenze.
La società, qualificandosi in base alle previsioni statutarie e all'attività di fatto svolta come impresa di costruzione e di rivendita di immobili ad uso abitativo, ha esercitato il diritto di detrazione dell'IVA addebitatagli a titolo di rivalsa sull'acquisto del complesso immobiliare destinato ad essere rivenduto. Nel 2020, terminati i lavori di ristrutturazione, la società ha messo in vendita il complesso immobiliare e, date le difficoltà incontrate nella vendita dell'immobile ad un prezzo congruo, ha temporaneamente concesso l'immobile in locazione per fini turistici a soggetti terzi, in regime di imponibilità.
In ipotesi del genere occorre valutare se la temporanea concessione in locazione dell'immobile determini un cambio di utilizzo tale da comportare una diversa misura della detrazione dell'IVA operata legittimamente all'atto dell'acquisto del bene. Al riguardo, per le Entrate il diverso utilizzo dell'immobile (locazione ad uso turistico imponibile) rispetto a quello originariamente previsto (cessione imponibile) non determina una diversa misura della detrazione dell'IVA operata all'atto dell'acquisto dell'immobile tale da richiedere una rettifica della detrazione inizialmente operata dalla società.
Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 25
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