L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a due quesiti posti dai contribuenti, è tornata ad occuparsi dei crediti di imposta riconosciuti alle società ''energivore'' e ''gasivore''.
I crediti d'imposta
Le agevolazioni consistono in un contributo straordinario, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta:
a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica», cosiddette imprese energivore (art. 15 DL 4/2022). Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La percentuale è stata successivamente incrementata al 25%, per il secondo trimestre 2022, dall'art. 5 DL 21/2022. Ai fini del bonus, si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l'acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l'energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura, diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce ''spesa per la materia energia''.
per l'acquisto del gas consumato dalle imprese a forte consumo di gas naturale, cosiddette imprese ''gasivore'', nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici» (art. 15.1 DL 4/2022). Anche tale percentuale è stata incrementata, per il secondo trimestre 2022. Anche in questo caso, ai fini del calcolo della spesa per l'acquisto del gas naturale devono essere considerati i costi della componente ''gas'' (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce ''spesa per la materia gas naturale''. Non concorrono al calcolo della spesa della componente ''gas'', a titolo di esempio, le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti servizi di rete).
Le due fattispecie
Il primo dei due quesiti posti alle Entrate (Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 24) riguarda il criterio di determinazione del quantum del credito d'imposta spettante alle imprese energivore. In particolare, è chiesto come debbano essere calcolati i suddetti ''costi sostenuti per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata'', tenuto conto che la società istante non si limita a sostenere costi per l'acquisto dell'energia elettrica, ma la acquista e rivende all'ingrosso e al dettaglio.
Secondo quanto chiarito dal Fisco, alla base del calcolo deve essere posta la sola quantità di energia acquistata, senza considerare l'energia rivenduta. Su questa quantità la società deve calcolare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto. Il medesimo ragionamento deve essere fatto per il credito d'imposta previsto in favore delle imprese gasivore: anche in tal caso deve escludersi che possa essere introdotto nella base del calcolo della spesa agevolabile anche il prezzo della quantità di gas venduta. La spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.
Il secondo quesito (Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 18) riguarda il corretto inquadramento, ai fini del credito d'imposta, di una società che opera nell'ambito delle ''imprese a forte consumo di gas naturale'' con diversi codici ATECO non tutti rientranti tra quelli elencati nell'allegato 1 del DM 541/2021. In particolare, nel citato allegato non rientra il codice ATECO relativo all'attività prevalente esercitata dalla società, mentre rientrano gli altri codici. Tale circostanza, secondo quanto chiarito dalle Entrate, preclude l'accesso all'agevolazione: l'assenza del codice ATECO relativo all'attività prevalente esercitata nell'elenco non consente alla società di poter usufruire del credito d'imposta.
Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 18; Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 24