venerdì 13/01/2023 • 15:01
Nell’ambito del divieto di cumulo devono rientrare i regimi di riallineamento, anche nominativamente non indicati, quando il riconoscimento del maggior valore sia riferibile ai medesimi beni.
redazione Memento
Con la risposta del 13 gennaio 2023 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di cumulabilità del regime di affrancamento (art. 15 c. 10-ter DL 185/2008) con il regime della rivalutazione dei beni d'impresa (art. 110 c. 1-7 DL 104/2020). Nel dettaglio, secondo l'Agenzia delle Entrate, il divieto di cumulo di opzioni per i regimi di riallineamento deve essere esteso anche alla disciplina sulla rivalutazione fiscale dei beni dell'impresa, che rappresenta anch'essa, allo stesso modo del riallineamento, una ipotesi di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ciò, ovviamente, ogni qual volta siano riscontrabili delle duplicazioni di benefici. Nel caso di specie, l'istante, in presenza di esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui all'art. 15 c. 10-12 DL 185/2008, avente ad oggetto, valori patrimoniali latenti nel bilancio individuale e, invece, contabilizzati nel bilancio consolidato, intende rivalutare il marchio Alfa ai sensi dell'art. 110 c. 1-7 DL 104/2020. In questo caso, il marchio era presente al momento dell'acquisto della partecipazione e, anche se non è stato formalmente oggetto di valorizzazione in sede di allocazione contabile del prezzo di acquisto della partecipazione, ha concorso alla determinazione del suo prezzo di acquisto. In definitiva, il marchio ha inciso, sia pur indirettamente sulla determinazione dei maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato del 2018 e, pertanto, si può affermare che lo stesso sia stato già oggetto di opzione per il regime di riallineamento di cui all'art. 15 c. 10-12 DL 185/2008. Ne consegue che, sono riscontrabili duplicazioni di benefici e la rivalutazione ai sensi dell'art. 110 DL 104/2020 può essere effettuata solo per l'eventuale parte eccedente il contributo che il marchio acquisito ha già fornito nel determinare il valore di acquisto della partecipazione. Fonte: Risp. AE 13 gennaio 2023 n. 20
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Claudio Sottoriva
-Andrea Cerri
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