lunedì 16/01/2023 • 06:00
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nel 2023. Attraverso la contrattazione aziendale, il lavoratore può scegliere di convertire i premi di risultato in welfare aziendale beneficiando comunque della detassazione.
La contrattazione collettiva di secondo livello ha assunto, fin dagli anni '90, il compito di redistribuire quota parte della ricchezza prodotta in una azienda o in un territorio ai lavoratori secondo le intese che la stessa andava a definire. Il criterio è quello di far partecipare i lavoratori, con incrementi retributivi, ai miglioramenti via via raggiunti dall'azienda o da uno specifico territorio. Il Legislatore nel tempo ha sempre cercato di incentivare la partecipazione economica dei lavoratori all'andamento dell'impresa prevedendo tassazione di favore sui premi distribuiti e, in alcuni casi, anche l'abbattimento dei relativi oneri contributivi. Il Governo è intervenuto sulla materia prevedendo, con il comma 63 della nuova Legge di Bilancio 2023, una riduzione del 50% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati nell'anno 2023, portando così al 5% la già ridotta imposizione. Ricordiamo, appunto, che è stata la legge di stabilità del 2016 (Legge 208/2015) a rendere strutturale ed a disciplinare l'agevolazione consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10%, sui premi di risultato di ammontare variabile non superiori ad euro 3.000 (al netto dei contributi obbligatori e al lordo della ritenuta fiscale) erogati ai dipendenti in presenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Inoltre, in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, è prevista la decontribuzione su una parte del premio, pari ad un massimo di 800 euro. Tale ulteriore agevolazione consiste nella riduzione contributiva di 20 punti percentuali sull'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e nell'azzeramento dell'aliquota a carico del dipendente. Platea dei lavoratori ammessi Tale agevolazione è riservata ai soli rapporti di lavoro subordinato instaurati con datori di lavoro del settore privato. Resta escluso tutto il pubblico impiego, a eccezione dei dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non rientrano nella categoria di “amministrazione pubblica di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001”. Rientrano nell'ambito del settore privato anche gli enti privati che non svolgono attività commerciale. Dal 1° gennaio 2017 le predette agevolazioni riguardano i lavoratori che nell'anno precedente a quello di percezione del premio sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente (anche se riferiti a più rapporti di lavoro) per un importo non superiore ad euro 80.000 (criterio di cassa). Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione è applicabile anche se nell'anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente o anche se il già menzionato limite sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assimilati. Va sottolineato che non rientrano nel computo dei limiti di reddito gli emolumenti premiali qualora sostituiti, per volontà del dipendente, da prestazioni di welfare aziendale escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51 TUIR. Legge di Stabilità 2016 Legge di Stabilità 2017 DL 50/2017 Oggi Importo premio di produttività (lordo) • 2.000 euro • 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori • 3.000 euro • 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 3.000 euro anche per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori (rimane il limite più elevato di 4.000 euro solo per i contratti aziendali e territoriali ante 24 aprile 2017) Limiti invariati Tetto di reddito di lavoro dipendente 50.000 euro 80.000 euro Limite invariato Limite invariato Le condizioni di accesso all'agevolazione Perché si possa applicare la tassazione agevolata del 5% sul premio di risultato erogato occorre che: sussista un contratto aziendale o territoriale nel quale le parti individuino i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali commisurare la corresponsione dei premi di risultato di ammontare variabile; alla fine del periodo definito congruo dall'accordo collettivo si possa misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti; l'accordo di secondo livello sia stato sottoscritto in un momento in cui era incerto il raggiungimento di tale incrementalità. La conversione dei premi di risultato in welfare Infine, è utile ricordare come la Legge di Stabilità del 2016 ha introdotto il concetto di “welfare negoziale”, ovvero la possibilità di prevedere direttamente nell'accordo la conversione dei premi di risultato quale facoltà del lavoratore in servizi di welfare. Questa novità ha fatto venir meno la separazione tra welfare aziendale volontario e welfare negoziale. In precedenza, un confine rigido separava i due ambiti: le iniziative di welfare aziendale beneficiavano di incentivi nella condizione in cui fossero attuate per iniziativa volontaria delle imprese. Questa separazione generava un contrasto di interessi che restringeva le opportunità di sviluppo del welfare. L'attuale regolazione elimina questo contrasto, equiparando tutte le possibili fonti istitutive di welfare aziendale: le decisioni volontarie dell'azienda; i regolamenti aziendali; gli accordi e i contratti aziendali o territoriali; la contrattazione collettiva nazionale. In pratica, nell'ipotesi in cui il lavoratore scelga, anche parzialmente, che il premio sia sostituito, in luogo della retribuzione, da somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell'art. 51, c. 2 e 3 ultimo periodo, queste saranno escluse dalla base imponibile ai fini della tassazione e contribuzione, nel rispetto del limite agevolato di 3000 euro annuo. Esempio di risparmio del lavoratore a seguito della riduzione dell'aliquota sull'imposta sostitutiva prevista per l'anno 2023 PDR ANNO 2022 PDR ANNO 2023 Totale Premio lordo 1.000,00 € 1.000,00 € Contributi INPS c/dipendente 92,00 € 92,00 € imponibile imposta sostitutiva 908,00 € 908,00 € Aliquota imposta sostitutiva 10% 5% Tassazione IRPEF 90,80 € 45,40 € Totale netto in busta 817,20 € 862,60 € Schema di confronto sul risparmio del lavoratore e dell'azienda Retribuzione lorda non PDR Retribuzione a titolo di PDR (tassazione al 5%) Retribuzione a titolo di PDR con coinvolgimento paritetico dei lavoratori Sostituzione del Premio in Welfare Totale Premio lordo 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € Contributi INPS c/dipendente 92,00 € 92,00 € 18,38 € - € Tassazione IRPEF 208,84 € 45,00 € 49,00 € - € Totale netto in busta 699,16 € 863,00 € 933,00 € 1.000,00 € Contributi INPS c/azienda 290,00 € 290,00 € 130,00 € 0,00 € Totale costo azienda 1.290,00 € 1.290,00 € 1.130,00 € 1.000,00 € Risparmio c/dipendente 0 19% 25% 30% Risparmio c/azienda 0 0 12% 23%
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Giuseppe Buscema
- Consulente del lavoro e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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