sabato 14/01/2023 • 06:00
È possibile aderire dal 1° gennaio 2023 alla definizione agevolata dei c.d. avvisi bonari emessi a seguito delle liquidazioni automatizzate relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. I vantaggi della definizione si concretizzano in un abbattimento delle sanzioni che passano dal 10 al 3%. Previsto il pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali, anche a regime.
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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto varie misure a favore dei contribuenti per la definizione agevolata delle pendenze e delle controversie tributarie. L'art. 1 c. 153-161 L. 197/2022, disciplina la definizione in via agevolata dei c.d. avvisi bonari ovvero delle comunicazioni di irregolarità inerenti somme dovute dai contribuenti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni con riferimento sia alle imposte dirette (art. 36-bis DPR 600/73) che all'Iva (art. 54-bis DPR 633/72).
Il regime ordinario
Si rammenta che il regime ordinario prevede che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione con il pagamento, oltre all'imposta e agli interessi, di una sanzione ridotta (il 10% anziché il 30%) entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione da parte dell'Amministrazione delle somme a debito.
I presupposti per l'accesso al regime agevolato
Il regime agevolato consente, invece, di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia scaduto alla data del 1° gennaio 2023 ovvero nel caso in cui gli avvisi bonari siano stati recapitati successivamente a tale data. Soddisfatti i predetti requisiti, i contribuenti possono definire gli avvisi bonari con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive (ovvero le maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale) e delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.
Le rateazioni in corso
La definizione agevolata ricomprende, altresì, le somme derivanti dai controlli automatizzati le cui rateazioni erano ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio le quali possono essere definite con il pagamento del debito residuo e delle sanzioni in misura ridotta (3%).
L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1, chiarisce che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter DPR 602/73. In caso di adesione del contribuente, è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga in un'unica soluzione entro 30 giorni ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo a prescindere dal quantum dovuto e senza la prestazione di alcuna garanzia (vengono abrogati dal legislatore i precedenti limiti del numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000 euro e di 20 rate trimestrali in caso contrario). Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicheranno le disposizioni generali previste nel caso di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute per i controlli dell'Agenzia delle entrate (art. 15-ter DPR 602/73).
Il lieve inadempimento
L'Agenzia delle Entrate, con la Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1, chiarisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di “lieve inadempimento” previste dall’art. 15-ter DPR 602/73:
Le conseguenze del mancato perfezionamento
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. In tale ipotesi, le somme residue saranno iscritte a ruolo con l'applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (sanzione del 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/97).Le somme già versate prima della definizione, fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.
La proroga dei termini di decadenza
La definizione agevolata in parola prevede, poi, una disposizione “favor fisci” nella misura in cui, derogando allo Statuto dei diritti del contribuente che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, viene stabilito che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, sono prorogati di un anno.
All'interno della suddetta disciplina relativa alla definizione degli avvisi bonari vi è anche, come detto in precedenza, una modifica a regime concernente il pagamento rateale fino a venti rate trimestrali (e non più otto) dei debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità per qualunque periodo d'imposta e senza limite di importo (in precedenza, 8 rate fino a 5.000 euro e 20 rate per importi superiori). L'assenza di una specifica norma di decorrenza “a regime” (art. 21 L. 197/2022) porterebbero a ritenere che tale modifica operi a regime esclusivamente per le dilazioni poste in essere a far data 1° gennaio 2023. Tuttavia, la sopracitata circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Pertanto, anche tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Fonte: Circ. AE 13 gennaio 2023 n. 1
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