venerdì 13/01/2023 • 06:00
Confermata anche per il 2023 la sperimentazione dell'IVA precompilata con una platea più ampia che include, tra gli altri, anche gli agricoli e coloro che sono stati sottoposti a fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha esteso al 2023 il periodo di sperimentazione e ampliato la platea dei destinatari dei documenti IVA elaborati dal Fisco. In particolare, a partire dai registri IVA e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relativi all'ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo d'imposta 2022, ai soggetti IVA già destinatari dell'IVA precompilata si aggiungono: i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA ai sensi dell'art. 74, c. 4, DPR 633/72; i soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo le aziende oleoturistiche. Inoltre, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti IVA elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione dei registri dell'intero anno d'imposta, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate provvede all'elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e alla messa a disposizione di una funzionalità per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale inviata tramite applicativo web, per tutti i soggetti appartenenti alla platea nell'anno di riferimento. Per le stesse finalità, a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti IVA, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l'integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento. Rimangono invariate le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, nonché le ipotesi in cui il soggetto rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA. Fonte: Prov. AE 12 gennaio 2023 n. 9652
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