giovedì 12/01/2023 • 17:06
La Super ACE non può essere considerata un'agevolazione distinta ed indipendente rispetto all'ACE ordinaria, rappresentandone un rafforzamento, introdotto al fine di tenere conto, in relazione al periodo di imposta 2021, delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica.
redazione Memento
Con la risposta del 12 gennaio 2023 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al coordinamento tra l'ACE ordinaria e la Super ACE. Nel dettaglio, l'istante chiede se sia corretto imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire della Super ACE solo le riduzioni derivanti dalle operazioni che si sono verificate nel periodo compreso tra l'1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Per stabilire se le operazioni rilevanti siano solo quelle del 2021 o anche quelle dei periodi precedenti, l'art. 19 DL 73/2021 individua come base di calcolo dell'ACE innovativa il confronto tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2021 rispetto a quella del 2020; è la norma stessa, quindi, a richiedere un calcolo analitico della Super ACE, separato da quello dell'ACE ordinaria che, seppur da effettuarsi con la stessa modalità, è circoscritto alle operazioni rilevanti effettuate nel 2021. Secondo l'Agenzia delle Entrate, le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell'ACE innovativa sono solo quelle derivanti dalle operazioni e dalle altre fattispecie che si sono verificate tra l'1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Inoltre, l'istante chiede se, al fine di verificare il superamento del limite di 5 milioni di euro previsto dall'art. 19 c. 2 DL 73/2021, secondo cui la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio, sia corretto prendere a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al netto delle sterilizzazioni 2021. Nel caso in cui la società disponga di una base ACE pregressa (2010-2020) e di incrementi del 2021, eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super ACE, le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all'art. 10 DM 3 agosto 2017 si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni di euro e successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi rilevanti per la Super ACE ed infine, in caso di ulteriore incapienza, la restante parte andrà a sterilizzare la base ACE pregressa (2010-2020) secondo il meccanismo generale di funzionamento della disciplina antielusiva speciale. Nel caso di specie, a fronte dei riferiti incrementi di capitale proprio pari ad euro 100.000.0000 e sterilizzazioni (del medesimo periodo) pari ad euro 65.000.000, con una variazione netta di capitale proprio pari ad euro 35.000.000, si ritiene corretta la fruizione in capo all'istante di una Super ACE pari ad euro 5.000.000, poiché corrispondente ad una effettiva nuova patrimonializzazione risultante in capo alla società alla fine dell'esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021. Quanto, invece, alla corretta applicazione della regola del ragguaglio a giorni della variazione in aumento del capitale proprio eccedente i 5 milioni di euro alla quale applicare l'ACE ordinaria, si osserva che l'art. 19 c. 2 DL 73/2021 dispone che gli incrementi netti del capitale proprio realizzati nel corso del periodo di imposta 2021 rilevano a partire dal primo giorno del periodo (per un ammontare massimo di 5 milioni di euro). Con riferimento all'ACE ordinaria, invece, secondo quanto disposto dall'art. 5 DM 3 agosto 2017, poiché i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento, per quelli effettuati durante l'anno è necessario adottare un criterio di calcolo c.d. pro rata temporis in proporzione ai giorni che intercorrono tra la suddetta data di versamento e la data di fine esercizio. Dal confronto del tenore letterale delle due norme (quelle regolanti la Super ACE e l'ACE ordinaria) emerge che la determinazione del beneficio della Super ACE non pone alcuna esigenza di ragguaglio temporale a differenza del calcolo dell'agevolazione ordinaria. Pertanto, nel calcolo di quest'ultima, in presenza di conferimenti che eccedono il tetto di 5 milioni, trovano applicazione le ordinarie regole di determinazione del beneficio. Con riguardo al caso di specie, si ritiene quindi che la base ACE 2021 deve intendersi interamente formata per la parte che eccede euro 5 milioni dal conferimento effettuato in data 20 dicembre 2021 da ragguagliare in base alla medesima data di versamento. Fonte: Risp. AE 12 gennaio 2023 n. 13
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Il Decreto Sostegni bis ha introdotto - nell'ambito della disciplina ACE - il regime speciale della Super ACE, disposizione agevolativa che consente di assoggettare gli incrementi patrimoniali effettuati nel 2021 a un r..
Monica Manzini
- Dottore commercialista. Revisore legaleYlenia Fico
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