Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, che prevede una serie di misure urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, attraverso l’obbligo per gli esercenti di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato e l’intensificazione dei controlli. Tra le misure volte a calmierare le difficoltà contingenti causate dall’aumento del prezzo dei carburanti viene riproposta, inoltre, l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni benzina ceduti ai lavoratori.
Buoni benzina esenti anche nel 2023
Il Governo interviene nuovamente contro il rincaro dei prezzi utilizzando la leva dei fringe benefits e ripropone, per l’intero anno d’imposta 2023, l’esenzione fiscale fino a 200 euro sui buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti.
Ricordiamo in via preliminare che costituiscono fringe benefits le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (tra i più diffusi l’auto aziendale e il telefono cellulare) o anche buoni e voucher rappresentativi (buoni carburante o buoni spesa) che il datore di lavoro concede ai dipendenti come premio o per la fidelizzazione all’azienda. Tali beni e servizi partecipano al reddito del lavoratore al superamento di una determinata soglia prevista per legge.
A tale proposito si rammenta che dal 1° gennaio 2023 il limite di esenzione per i fringe benefits è tornato al valore ordinario di 258,23 euro (art. 51, c. 3, TUIR), cessata ormai l’efficacia dell’innalzamento a 3.000 euro previsto per il solo anno d’imposta 2022 dal Decreto Aiuti-quater (art. 3, comma 10 del DL 176/2022), a sua volta preceduto dal Decreto Aiuti-bis che portava inizialmente la soglia a 600 euro (art. 12, DL 115/2022). Nel medesimo periodo d’imposta, era prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare un ulteriore bonus esente fino alla soglia di 200 euro per acquisti di carburante (art. 2 del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 51/2022).
Analogamente a quest’ultima misura, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1 del DL n. 5/2023 prevede un nuovo sostegno economico a vantaggio dei lavoratori, che possono contare sull’esclusione da tassazione e contribuzione sul reddito da lavoro dipendente di un importo fino a 200 euro in buoni carburante destinati all’autotrazione, fermo restando quanto previsto al terzo periodo del comma 3 dell’art. 51 TUIR.
Il nuovo beneficio, che inizialmente sembrava essere previsto solo per il primo trimestre, viene riproposto per l’intero anno 2023 e si affianca quindi al predetto limite di 258,23 euro, consentendo ai datori di lavoro di concedere complessivamente, per l’anno 2023, benefits esentasse fino a 458,23 euro, a condizione che i 200 euro aggiuntivi siano rappresentati da buoni benzina o titoli analoghi, in formato sia cartaceo che elettronico. In conformità a quanto previsto per il bonus benzina 2022, per evitare disparità di trattamento, il beneficio si applica anche ai buoni o ai titoli similari destinati alla ricarica di veicoli elettrici.
Ambito soggettivo
Per quanto concerne l’ambito soggettivo della misura, il testo della norma fa espresso riferimento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel settore privato. Tale settore è individuato, per esclusione, nella circolare Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016, n. 28/E. Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Nell’ambito del settore privato vanno ricompresi anche gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale (per esempio i liberi professionisti) e i lavoratori autonomi (Circ. Agenzia delle Entrate n. 27/E/2022).
Ancora più interessante è il riferimento esplicito ai “lavoratori dipendenti” contenuto nella norma, sicché, in linea con l’analoga disposizione prevista per il 2022, l’esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro si applica a quei soggetti identificati dall’art. 2094 del codice civile senza distinzione tra le tipologie contrattuali. Vi rientrano quindi i lavoratori a tempo pieno ma anche quelli a tempo parziale, quelli a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti, i lavoratori intermittenti ed altre forme di lavoro flessibile, purché si tratti di lavoro subordinato. Al contrario non rientrano nell’agevolazione i soggetti con altre tipologie di rapporto come, ad esempio, i collaboratori, i lavoratori parasubordinati, i tirocinanti o gli amministratori.
Modalità di distribuzione dei buoni
Torna utile precisare che l’erogazione dei buoni in argomento non è un obbligo del datore di lavoro il quale, in via del tutto discrezionale, potrebbe decidere di concederli anche ad personam (non è necessaria l’attribuzione alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, né che essa avvenga in occasione di festività o ricorrenze) sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Il lavoratore, quindi, non deve fare nulla, non è tenuto a presentare alcuna domanda alla propria azienda e non deve sottostare ad alcun limite di reddito per poter accedere ai buoni benzina.
I datori di lavoro, imprese o lavoratori autonomi, possono distribuire i buoni entro il 12 gennaio 2024 (principio di cassa allargato) e i dipendenti potranno utilizzarli anche successivamente poiché il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore.
Trattamento fiscale e previdenziale
In tema di fringe benefits, la disciplina fiscale prevede la tassazione dell’intera somma corrisposta nell’anno (e non della sola quota eccedente) quando il valore dei beni o servizi è superiore al limite fissato normativamente, in ossequio al principio generale della omnicomprensività del reddito da lavoro dipendente che risulta costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di erogazioni liberali.
In particolare, la verifica del superamento del limite di esenzione si effettua in capo al percettore del reddito e il datore di lavoro deve necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefits riconosciuti al lavoratore ma anche del controvalore di quelli eventualmente ceduti da precedenti datori di lavoro. A tal fine, il lavoratore è tenuto a comunicare le predette somme al datore di lavoro che effettua il conguaglio.
Per conoscere in dettaglio le regole da applicare alla tassazione e al conguaglio della nuova misura prevista per il 2023 è necessario attendere i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, come in occasione del precedente bonus benzina (circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 e circolare n. 35/E del 4 novembre 2022).
Si sottolinea, in particolare, l’orientamento adottato nella circolare n. 27/E/2022 con cui l’Agenzia delle Entrate definisce “ulteriore agevolazione” il bonus benzina rispetto al limite generale previsto per i fringe benefits, distinguendo le soglie fissate dalle diverse discipline. Pertanto, anche per l’anno d’imposta 2023 i lavoratori dipendenti potranno beneficiare dell’esenzione sul valore del buono benzina, nel limite di 200 euro in aggiunta all’esenzione per gli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) entro la soglia ordinariamente fissata a 258,23 euro per l’intero periodo d’imposta.
Sotto l’aspetto contributivo, si richiama l’attenzione alle indicazioni fornite dall’INPS con Messaggio del 22 dicembre 2022, n. 4616, per gestire il conguaglio previdenziale con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di fringe benefits o a titolo di buoni. Anche in questo caso, il superamento delle rispettive soglie di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dell’intero importo corrisposto. Tuttavia, qualora si verifichi il superamento del limite previsto, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, procede al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e del bonus carburante dal medesimo erogato, senza considerare quelli eventualmente ceduti da precedenti datori di lavoro, diversamente da quanto previsto per il conguaglio fiscale.
Infine, in merito alla deducibilità dei buoni in commento, si ricorda che il costo di acquisto degli stessi è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Fonte: DL 5/2023 GU 14 gennaio 2023 n. 11