X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Scopri i nostri servizi esclusivi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Processo tributario
Altro

venerdì 13/01/2023 • 06:00

Fisco Riforma processo tributario

In scadenza la definizione agevolata delle liti in Cassazione

Il 16 gennaio 2023 rappresenta una data importante per i contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alla Cassazione istituita dall’art. 5 L. 130/2022. Entro il predetto termine perentorio dovranno essere presentate le relative istanze ed effettuati i dovuti versamenti necessari per il perfezionamento dell’intera procedura.

di Francesco Villante - Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenzioso

+ -
  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

L'ambito applicativo dell'art. 5 L. 130/2022

Il 1° settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 130/2022, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario mediante cui, per rispettare gli impegni assunti dall'Italia con il PNRR, il legislatore ha cercato di attuare la tanto attesa riforma della giustizia tributaria. Oltre ad introdurre nell'ordinamento tributario importanti disposizioni innovative - tra cui giova segnalare il nuovo ordinamento dei giudici tributari, la nuova regola in tema di onere della prova e l'introduzione della testimonianza scritta nel processo tributario - il legislatore della riforma ha colto anche l'occasione per istituire un nuovo (ed ennesimo) istituto deflattivo dei contenziosi pendenti avente la specifica ratio legis di (cercare) di alleviare l'ingente carico di lavoro delle sezioni tributarie della Corte di Cassazione. 

L'art. 5 L. 130/2022, infatti, prevede la possibilità di definire in via agevolata specifiche querelle intraprese dai contribuenti nei confronti dell'Erario che, dopo essere già state oggetto di due sentenze di merito, sono ormai in attesa di essere decise anche dai giudici romani di Piazza Cavour.

In particolare, possono essere definite in via agevolata le controversie che risultino pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della L. 130/2022 (rectius, 16 settembre 2022) e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Ponendo fine ad alcune incertezze interpretative sorte a causa dell'iniziale (infelice) formulazione della norma de qua, il definitivo c. 4 dell'art. 5 ha chiarito che, ai soli fini dell'accesso alla definizione liti in questione, la litispendenza in Cassazione sussiste in relazione a tutte le controversie per le quali sia stato notificato il ricorso alla controparte entro il termine del 16 settembre  2022 (notifica del ricorso a cui, ovviamente, deve fare seguito il tempestivo suo deposito a pena di improcedibilità ex art. 369 c. 1 c.p.c.).

Per espressa scelta legislativa (volta forse ad escludere la qualifica di “condono” al nuovo istituto deflattivo) sono state escluse dalla definizione in esame le controversie in cui l'Agenzia sia risultata totalmente vittoriosa in entrambi i gradi di merito del giudizio, impedendo così l'accesso ai benefici della definizione agevolata a tutti quei contribuenti che, soccombenti nelle due fasi di merito, avrebbero potuto manifestarvi un sicuro interesse.  

Sono definibili, infatti, le controversie pendenti in Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti:

  • integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore della lite sia non superiore a € 100 mila, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore della lite sia non superiore a € 50 mila, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Di contro, non potranno mai essere oggetto di definizione agevolata le controversie concernenti:

  • le risorse proprie tradizione dell'UE e l'IVA riscossa all'importazione;
  • le somme dovute a titolo di aiuti di Stato ex art. 15 Reg. UE 1589/2015 del Consiglio europeo.

Quanto alle controversie aventi ad oggetto tributi degli enti territoriali, sarà cura di questi ultimi prevedere e disporre l'applicabilità della definizione in esame.

Con espresso richiamo all'art. 16 c. 3 L. 289/2002, il c. 2 dell'art. 5 specifica che, ai fini dell'individuazione del valore della lite, assume rilevanza l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Tuttavia, per le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni amministrative il valore della lite è costituito dall'importo delle stesse.

Adempimenti procedurali e conseguenze processuali della domanda di definizione

Con Provv. AE 16 settembre 2022 prot. 356446 sono state diramate le modalità di attuazione dell'art. 5 in esame ed è stato approvato il modello di domanda che deve essere all'uopo utilizzato (con le relative istruzioni di compilazione).

Affinché l'intera procedura possa considerarsi perfezionata sarà necessario che entro il 16 gennaio 2023 i contribuenti interessati:

  • presentino tempestiva e regolare domanda di adesione;
  • effettuino il pagamento del quantum dovuto.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfezionerà con la sola presentazione della domanda. L'istanza di definizione dev'essere presentata entro l'inderogabile termine del 16 gennaio 2023 da chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) inviando una distinta richiesta di definizione per ciascuna controversia tributaria all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio che è parte nel giudizio di merito.

Per la predetta istanza dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di domanda approvato a cui dovrà essere allegato un documento di identità del firmatario e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24. 

Per ciascuna controversia oggetto di definizione, infatti, dovrà essere effettuato un autonomo e distinto versamento tramite modello F24 per il quale dovranno essere utilizzati gli appositi codici tributo individuati con la Ris. AE 22 settembre 2022 n.50/E. 

Bisognerà porre molta attenzione, quindi, ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto in modo tale da ottenere entro la deadline del 16 gennaio la richiesta quietanza dell'eseguito versamento. In merito al pagamento del quantum dovuto, appaiono meritevoli di attenzioni le ulteriori disposizioni (non del tutto favorevoli ai contribuenti) secondo cui:

  • l'importo dovuto deve avvenire in un'unica soluzione, non essendo ammesse forme di pagamento rateali; 
  • non è possibile fare ricorso all'istituto della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97;
  • l'accesso alla definizione liti non darà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate in corso di giudizio, anche laddove queste risultino eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Laddove non sussistano i requisiti di ammissibilità per aderire alla definizione dovrà essere notificato all'istante il relativo diniego nei cui confronti potrà essere presentata impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione entro il termine di 60 giorni.

Da un punto di vista processuale è bene ricordare come la presentazione della domanda di definizione non produca automatica sospensione delle controversie definibili, essendo all'uopo necessario che l'interessato presenti apposita richiesta all'organo giudicante.

La predetta istanza dovrà essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del PCT di Cassazione o in forma cartacea presso la cancelleria della Quinta sezione. In caso di avvenuta sospensione è molto importante che - laddove la definizione agevolata non giunga a completo perfezionamento - il contribuente interessato presenti entro il termine di due mesi dal 16 gennaio 2023 apposita istanza di trattazione manifestando il proprio interesse al proseguimento del procedimento, pena l'inesorabile estinzione del processo che produrrebbe la (devastante) definitività della pretesa impositiva avanzata dall'Autorità fiscale con l'originario atto impugnato. L'adesione alla definizione agevolata comporta, invece, l'automatica e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione, lasciando a carico di chi le ha anticipate le spese del giudizio estinto.

Conclusioni

In occasione della recente riforma della giustizia tributaria (tutt'ora in atto) il legislatore ha cercato, altresì, di ridurre il numero dei ricorsi tributari in Cassazione, istituendo una nuova ed ennesima definizione delle liti pendenti il cui concreto ambito applicativo, tuttavia, sembrerebbe essere troppo rigido e ristretto, mettendo a forte rischio il raggiungimento del predetto intento deflattivo. 

Il descritto criterio della necessaria soccombenza dell'Autorità fiscale, i ristretti limiti di valore previsti per le liti definibili, il divieto di ripetizione delle somme già versate oltre alla mancata possibilità di accedere a forme di pagamento rateale potrebbero inficiare l'appeal dell'istituto in esame la cui applicazione sta attualmente ed alternativamente “concorrendo” con l'ulteriore definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023 la cui portata applicativa risulta essere, invece, più ampia e facilmente accessibile a un potenziale maggior numero di contribuenti.

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente? Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco Dalla legge di bilancio 2023

Liti pendenti: i vantaggi per chi non prosegue nella controversia

Per le liti tributarie pendenti al 1° gennaio scorso, nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le disposizioni introdotte dalla Legge di bi..

di Carlo Nocera - Avvocato

Approfondisci con


Misure di definizione delle controversie: conciliazione agevolata e rinuncia agevolata in Cassazione

Con la legge di Bilancio 2023 sono state introdotte ulteriori misure di definizione agevolata delle controversie tributarie con il duplice intento di smaltire il contenzioso pendente e offrire la possibilità ai contribu..

di

Massimo Romeo

- Esperto fiscale e pubblicista

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”