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giovedì 12/01/2023 • 11:22

Lavoro Retribuzione del lavoratore

Come inserire le festività nella busta paga di gennaio

La busta paga di gennaio dovrà riportare il pagamento delle festività del Capodanno e dell'Epifania. Si rammentano, quindi, alcuni punti significativi per la gestione delle predette sotto il profilo retributivo.

di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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Il mese di gennaio, sotto il profilo gestionale, si presenta denso di adempimenti amministrativi e normativi, oltre che di specificità nella busta paga, consistenti non solo nell'incremento dei minimi retributivi in alcuni CCNL (si veda, ad esempio, l'incremento dei minimi contrattuali nel CCNL Chimica Industria), ma anche - e per quanto d'interesse in questa sede – nel pagamento della retribuzione nei giorni festivi del Capodanno e dell'Epifania.

Quadro normativo

Le festività in esame non presentano specifiche particolarità, sicchè per l'individuazione del relativo trattamento economico e normativo si richiamano le previsioni di legge e del CCNL.

In particolare, la norma che disciplina il trattamento ed il riconoscimento delle festività retribuite del lavoratore resta contenuta nella legge 260/49 che enuclea, all'articolo 2, fra le giornate festive del mese di gennaio il primo giorno dell'anno ed il giorno dell'Epifania (6 gennaio).

Trattamento economico

Il trattamento economico del lavoratore nelle giornate festive si differenzia a seconda che le stesse siano o meno lavorate e che le stesse cadano o meno di domenica.

Festività non lavorate

Quanto alla misura della retribuzione nei giorni di festività non lavorati, è l'art. 5 della legge a definire le regole di quantificazione, distinguendo fra i lavoratori con retribuzione fissa mensile e quelli a retribuzione oraria.

Ai primi spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, indipendentemente dal fatto che vi siano giornate festive, per cui non è necessario indicare in busta paga la festività qualora quest'ultima sia goduta.

Per quel che riguarda, invece, i lavoratori retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, va riconosciuta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. Detta retribuzione va ragguagliata a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcola il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Specificità possono essere previste dai singoli CCNL.

Festività lavorate

La richiamata previsione di legge dispone che, ai lavoratori con retribuzione non fissa che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Per quanto attiene ai CCNL si riportano le previsioni relative alle maggiorazioni dovute in caso di lavoro nei giorni festivi contenute in alcuni fra i principali contratti collettivi nazionali:

CCNL

Festività non lavorata

Festività lavorata

Chimici farmaceutici industria del 19 luglio 2018

Paga fissa: il trattamento delle festività è compreso nella retribuzione mensile

Compensi mobili: il valore delle quote mobili si calcola sulla media oraria del mese precedente

- retribuzione mensile

- tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione del 50%

La fruizione dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50%

CCNL Commercio Confcommercio 30 luglio2019

retribuzione di fatto, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità

Quota oraria della normale retribuzione con maggiorazione del 30% sulla stessa

CCNL Metalmeccanici Industria del 5 febbraio 2021

La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata con le seguenti maggiorazioni:

  • lavoro festivo: 50%
  •  festivo con riposo compensativo: 10%
  • straordinario festivo: 55%
  • straordinario festivo con riposo compensativo: 35%
  • notturno festivo: 60% (55% su turni)
  • notturno festivo con riposo compensativo: 35% (30% su turni)
  • straordinario notturno festivo: 75% (65% su turni)
  • straordinario notturno festivo con riposo compensativo: 55% (50% su turni)

Festività cadente di domenica

Con riferimento alla festività del Capodanno si evidenzia che la stessa cade di domenica.

Qualora una festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori che:

  • non prestano attività lavorativa, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera;
  • prestano attività lavorativa nella giornata in questione, le voci sopra indicate, unitamene alla maggiorazione prevista per legge ed all'eventuale straordinario.

Le festività nei giorni di assenza

Per completezza si rammenta che, l'art. 2 legge 90/54 prevede che il lavoratore maturi il diritto al pagamento della retribuzione nei giorni festivi anche in caso di assenza al lavoro per:

  • infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
  • riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
  • sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
  • sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
  • sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

Specifiche previsioni possono essere contenute nei contratti collettivi di lavoro. A mero titolo esemplificativo si richiama il disposto del CCNL Metalmeccanici Industria secondo cui “Qualora le festività (….) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale”.

Aspetti gestionali e sanzionatori

Quanto alla gestione del lavoro festivo, si coglie l'occasione per precisare che, secondo costante giurisprudenza (da ultimo Cass. 31 marzo 2021 n. 8958), vi è un diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali. Trattasi tuttavia di un diritto disponibile del lavoratore, che può, pertanto, rinunciarvi attraverso un accordo individuale con il datore di lavoro. Non vi è quindi un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività.

Ne consegue che è considerata valida ed efficace – e non è affetta da nullità – la clausola inserita in alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore può essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge". Tale clausola si interpreta come una manifestazione di disponibilità alla prestazione lavorativa che non va di volta in volta confermata.

Sotto il profilo più prettamente sanzionatorio, la medesima legge, all'art. 6, prevede che in caso di inosservanza alle norme sulle festività gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,00 ad Euro 929,00.

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