A partire dal prossimo 1° marzo entra a regime, nell'ambito della verifica della congruità della manodopera impiegata nei cantieri edili, la nuova procedura informativa di alert veicolata dal sistema Cnce_Edilconnect per il tramite della Cassa edile territorialmente competente. A prevederlo è l'Accordo nazionale sottoscritto dalle Parti Sociali lo scorso 7 dicembre in attuazione del DM 143/2021. Il citato decreto applica quanto stabilito dal Decreto Semplificazioni che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) aggiunge il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento (art. 8, c. 10-bis, DL 76/2020 conv. L. 120/2020)
La nuova procedura prevede che, a seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest'ultima genera una mail-pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente. Nell'ipotesi in cui l'impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti
L'Accordo, oltre a disciplinare dettagliatamente la nuova procedura, stabilisce una serie di altre prescrizioni e deroghe. In particolare, è previsto che, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili. A decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla procedura di alert. Le Casse Edili/Edilcasse non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti.
In caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, l'Accordo prevede che il sistema CNCE_Edilconnect si attenga all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato.
Con riguardo alla dimostrazione del raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, chiarito che l'inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria, l'Accordo prevede che in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera. È, infine, confermato l'obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.
Fonte: Accordo congruità 7 dicembre 2022