mercoledì 11/01/2023 • 16:30
In assenza di vendita a terzi o di restituzione dei beni entro il termine di un anno dalla consegna, nell'ipotesi di contratto estimatorio di durata superiore, la norma fiscale impone l'anticipazione del momento impositivo ai soli fini IVA.
redazione Memento
Con la risposta dell'11 gennaio 2023 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di assolvimento degli obblighi ai fini IVA connesse alla variazione della procedura per la gestione dei beni inviati in conto vendita che una società ha intenzione di proporre ai propri affiliati. Nel dettaglio, la fattispecie negoziale in cui si inquadrano i rapporti tra Alfa e i suoi affiliati è riconducibile al contratto estimatorio, in base al quale una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art. 1556 c.c.). Trattamento delle imposte dirette La disciplina fiscale del contratto estimatorio, per quanto riguarda le imposte dirette, stabilisce che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, con la precisazione che ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute: alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende; ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, il reddito si considera conseguito nel momento in cui si verifica ai fini civilistici l'effetto traslativo della proprietà, ovvero nel momento in cui l'accipiens effettua la cessione a terzi dei beni oggetto del contratto o, in alternativa, trattiene per sé il bene alla scadenza pattuita. Trattamento ai fini IVA Ai fini IVA, in deroga alla regola generale di cui all'art. 6 c. 1 DPR 633/72, il comma 2 prevede che l'operazione si considera effettuata per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In assenza di vendita a terzi o di restituzione dei beni entro il termine di un anno dalla consegna, nell'ipotesi di contratto estimatorio di durata superiore, la norma fiscale impone l'anticipazione del momento impositivo ai soli fini IVA, benché, come detto, l'effetto traslativo della proprietà, in base alle disposizioni civilistiche, non abbia ancora avuto luogo. Ciò premesso, la variazione contrattuale che la società istante vorrebbe attuare in un'ottica di semplificazione e di risparmio di costi prevede che i beni in conto vendita rimangano nella disponibilità degli affiliati per un periodo massimo non più di 12 mesi, ma di 24 mesi. In caso di successiva vendita a terzi prima dello scadere dei 24 mesi, qualora l'importo l'incassato subisca delle oscillazioni rispetto all'imponibile oggetto di fatturazione, l'istante, a seconda dei casi: emette una nota di variazione in aumento, in caso di incremento del prezzo di vendita; emette una nota di variazione in diminuzione, solo nell'ipotesi di applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, sempre che le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni si siano verificate successivamente all'emissione della fattura. Nella diversa ipotesi di restituzione dei beni allo scadere del termine pattuito di 24 mesi, l'istante ha la facoltà di annullare la fattura precedentemente emessa mediante una nota di variazione in diminuzione che consente di valorizzare ragioni ulteriori restituzione della merce e corrispondente restituzione di quanto eventualmente percepito a titolo di corrispettivo per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile. Fonte: Risp. AE 11 gennaio 2023 n. 10
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