giovedì 12/01/2023 • 06:00
La legge 29 dicembre 2022 n. 197, all’art. 1 commi 115 -119, prevede l’istituzione per il 2023 di un contributo di solidarietà temporaneo a carico di soggetti operanti nel settore energetico. Analogamente il contributo straordinario contro il caro bollette istituito nel 2022 è un prelievo che ha natura solidaristica.
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La L. 197/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, all'art. 1 c. 115 - 119 prevede l'istituzione per il 2023 di un contributo di solidarietà temporaneo a carico di soggetti operanti nel settore energetico. Analogamente al “contributo straordinario contro il caro bollette” istituito nel 2022 (ex art. 37 DL 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 51/2022) è un prelievo che ha natura solidaristica.
L'obiettivo della norma è di contenere gli aumenti dei prezzi e delle tariffe per le imprese e per i consumatori nel settore energetico. Si tratta di una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del “Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio dell'Unione Europea del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia”.
Il Consiglio dell'Unione Europea ha riconosciuto l'importanza di interventi statali e pubblici che tutelino i consumatori a fronte dell'elevato aumento dei prezzi al dettaglio del gas e dell'energia elettrica. Tuttavia, poiché la possibilità di finanziare misure di sostegno a carico dello Stato può variare tra gli Stati membri in relazione anche alle risorse disponibili, con il rischio potenziale di distorsioni del mercato interno, il Consiglio dell'UE ha individuato come soluzione a protezione di tutti i consumatori l'obbligo per gli Stati membri di trasferire i ricavi eccedenti del mercato dell'energia elettrica ai consumatori finali. Il Consiglio ha così evidenziato l'opportunità di adottare alcune misure a livello unionale tramite l'introduzione dell'obbligo di un contributo di solidarietà per le imprese e le stabili organizzazioni dell'UE che svolgono attività nel settore energetico, così da attenuare gli effetti economici diretti dell'aumento dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese. A parere del Consiglio dell'UE, un contributo di solidarietà di carattere eccezionale e temporaneo è uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste, consentendo di generare entrate supplementari a favore degli Stati membri.
Il Consiglio dell'UE ha inoltre indicato, in linea con la Dir. UE 2019/944/UE, che gli Stati membri dovrebbero in ogni caso anche adoperarsi per ridurre il consumo di energia elettrica di tutti i consumatori durante le ore di punta (la soglia identificata è di almeno il 5% in media all'ora).
Le misure eccezionali intervengono infine introducendo un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica, fissato a € 180 per MWh, lasciando tuttavia libertà agli Stati membri di fissare un tetto più elevato, a determinate condizioni, oltre che mantenere o introdurre misure nazionali specifiche.
Il Regolamento UE sul contributo di solidarietà
Il regolamento UE prevede l'assoggettamento a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio degli utili eccedenti (c.d. extraprofitti) generati da imprese e stabili organizzazioni dell'UE che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, a condizione che:
L'aliquota prevista per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33% della base imponibile.
Il calcolo è effettuato sugli utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale, che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, calcolati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili dei quattro esercizi fiscali precedenti sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero. La norma si applica in relazione agli utili imponibili eccedenti generati nei periodi di imposta 2022 e/o 2023.
Nel prosieguo si analizzeranno i principali elementi della disciplina nazionale, così da apprezzare eventuali differenze di applicazione rispetto al regolamento UE.
Ambito soggettivo di applicazione del prelievo secondo la norma italiana
Il contributo di solidarietà temporaneo previsto dalla Legge di bilancio 2023, equivalente al contributo temporaneo di cui al regolamento UE sopra citato, è dovuto da tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che esercitano nel territorio dello Stato (per la successiva rivendita) le attività di:
Il contributo non è dovuto dai soggetti autoproduttori di energia elettrica e dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti (a titolo esemplificativo i gestori dei mercati energetici).
Sono infine escluse le piccole imprese e le microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
La relazione illustrativa stima il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo in circa 7.000 unità, con un gettito atteso stimato pari a circa € 2,5 miliardi.
I soggetti passivi saranno obbligati al prelievo se i ricavi del periodo di imposta precedente al 1° gennaio 2023 derivano almeno al 75% del totale dalle attività previste sopra elencate. La disposizione interviene in difformità da quanto previsto dal precedente contributo straordinario contro il caro bollette, che non prevedeva l'esclusione di soggetti che esercitano l'attività in via residuale. In termini di minore gettito, l'esclusione è stimata in circa € 20 milioni per il 2023.
Modalità di determinazione del contributo di solidarietà temporaneo
In relazione alle modalità di calcolo del contributo dovuto dai soggetti rientranti nel perimetro soggettivo, è prevista un'aliquota pari al 50% sull'ammontare del reddito complessivo conseguito nel periodo di imposta antecedente quello in corso al 1° gennaio 2023 determinato ai fini IRES, se questo eccede del 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Qualora la media dei redditi complessivi dei quattro periodi di imposta risultasse negativa, il valore da considerare sarà pari a zero.
Si tratta di una modifica significativa rispetto alla norma entrata in vigore nel 2022: si passa infatti da un contributo pari al 25% calcolato sull'IVA per il 2022 a un contributo del 50% calcolato sull'imponibile IRES.
La norma prevede un limite all'importo del contributo dovuto, che non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente quello in corso al 1° gennaio 2022.
La norma infine statuisce l'indeducibilità del contributo ai fini IRES e IRAP. Il contributo dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente quello in corso al 1° gennaio 2023 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, pertanto, il contributo sarà dovuto a giugno 2023).
Da ultimo, e come già anticipato, la norma in commento ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette.
Oltre alle modifiche sopra evidenziate, la Legge di bilancio 2023 ha previsto che non concorrano alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive:
Il contributo straordinario contro il caro bollette dovuto nel 2022 era diretto agli stessi soggetti operanti nel settore energetico precedentemente richiamati, senza menzione dell'attività di commercio al dettaglio per autotrazione.
Conclusioni
Il contributo straordinario temporaneo previsto dalla Legge di bilancio 2023 è stato strutturato in linea con il Regolamento UE (come sovraimposta sui redditi), si ritiene che questo dovrebbe limitare quanto più possibile contestazioni da parte degli operatori che erano state avviate a seguito dell'introduzione del precedente contributo previsto con il caro bollette.
Vale la pena però segnalare che quest'ultimo non viene abolito dalla norma in commento e insiste in parte su dati del periodo di imposta 2022 (seppur con diverse “basi imponibili”).
Da segnalare inoltre come, a livello europeo, sia già stata intentata la prima causa da parte di una delle principali compagnie petrolifere americane in quanto l'UE avrebbe agito oltre i limiti della propria autorità.
Ci si aspetta dunque che anche a livello italiano possano emergere criticità. In ogni caso, il nuovo contributo straordinario ha il pregio di essere intervenuto su elementi oggetto di contestazione della precedente disciplina, tra cui la natura espropriativa (introducendo il limite al contributo, che non può eccedere la soglia del 25% del patrimonio netto) e la platea cui la imposta aggiuntiva si rivolge (sono esclusi i soggetti che svolgono le attività in via residuale).
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