mercoledì 11/01/2023 • 02:00
Il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di elettricità è fruibile soltanto in compensazione senza scontare i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni.
redazione Memento
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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 10 gennaio 2023 n. 8, ha confermato che il credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di elettricità è fruibile soltanto in compensazione senza scontare i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni. Dopo il 16 marzo 2023, per usufruire del bonus, la norma richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022. E in nessun caso, ove non speso entro il 30 giugno 2023, esso dà luogo a rimborso.
Inoltre, precisa il Fisco, in nessun caso il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall'articolo 1, comma 3 Dl 176/2022).
L'Agenzia delle Entrate, alla luce del dubbio posto, ovvero se sia possibile utilizzare il versamento degli acconti su base previsionale anche laddove si presuma un aumento anziché una riduzione delle imposte dovute per l'esercizio, a prescindere dalla motivazione, ha ribadito che il bonus in questione è utilizzabile solo in compensazione, non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni ex articolo 17 Dlgs n. 241/1997 ed è possibile, in ipotesi, eccedere anche i 2milioni di euro previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Fonte: Risp. AE 10 gennaio 2023 n. 8
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