martedì 10/01/2023 • 15:16
Con il principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023, l'AE ha chiarito che, nell'ambito di piani attestati di risanamento, a seguito di una nota di variazione in diminuzione, il cedente/prestatore deve emettere una variazione in aumento per la medesima operazione solo dopo il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente.
redazione Memento
In tema di note di variazione, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 1 del 10 gennaio 2023, ha chiarito che per le ipotesi di piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese (di cui all'art. 67 c. 3 lett. d RD 267/42) i cedenti/prestatori che hanno emesso una nota di variazione in diminuzione devono effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione solo dopo il pagamento da parte del cessionario/committente (pagamento in tutto o in parte) del relativo corrispettivo che ha costituito oggetto della precedente nota di variazione in diminuzione. Anche in ragione di un principio di economicità, a fronte dell'acclarato omesso pagamento da parte del cessionario/committente, l'obbligazione iniziale rimarrebbe inadempiuta e l'eventuale risoluzione dell'accordo raggiunto in base al piano di risanamento non muta tale aspetto, aprendo anzi alla possibilità di procedere a una nuova variazione in diminuzione dopo quella in aumento. Si ricorda che in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente (art. 26 c. 3 bis DPR 633/72): il cedente/prestatore può effettuare la variazione in diminuzione dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (ai sensi del citato art. 67 c. 3 lett. d); il cessionario/committente deve registrare la variazione, in rettifica della detrazione originariamente operata. Il cedente/prestatore, pertanto, può portare in detrazione l'IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre la controparte deve ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta all'Erario (cfr. Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E e Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 20/E); se, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo viene pagato in tutto o in parte, il cedente/prestatore ha l'obbligo di emettere la nota di variazione in aumento e il cessionario/committente ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione in aumento (art. 26 c. 5 bis DPR 633/72). Fonte: Princ. dir. AE 10 gennaio 2023 n. 1
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