In relazione agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. La proroga al 31 dicembre 2023 è prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 c. 267 L. 197/2022).
Il credito d'imposta in oggetto è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone Economiche Speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato contratto di sviluppo, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Le predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.
La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'art. 3 c. 4 DL 69/2013.