martedì 10/01/2023 • 12:09
Ai fini dell’accesso alla disoccupazione agricola, il requisito delle 102 giornate lavorative si perfeziona esclusivamente se l’interessato è iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
redazione Memento
Per vedersi riconosciuto il requisito delle 102 giornate lavorative, necessario per poter beneficiare del trattamento di disoccupazione, il soggetto interessato deve essere in possesso del certificato di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, poiché il solo estratto contributivo INPS non è idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro. Un breve excursus: la disoccupazione per i lavoratori agricoli L'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli è una prestazione diversa da quella erogata a favore degli altri lavoratori. L'indennità è destinata a compensare gli assicurati per una disoccupazione già decorsa: il trattamento, infatti, viene corrisposto in riferimento allo stato di disoccupazione verificatosi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. A seconda dei requisiti posseduti, gli operai a tempo determinato (OTD) possono fruire alternativamente del trattamento di disoccupazione: - ordinaria, riservata ai lavoratori saltuariamente occupati e stagionali; - speciale, per coloro che possono vantare un maggior numero di giornate di lavoro nell'anno. Il caso di specie, che tra poco verrà analizzato, riguarda l'indennità di disoccupazione speciale, i cui requisiti sono sintetizzati nella tabella sottostante: Requisiti Misura Durata Almeno 102 contributi giornalieri accreditati nell'anno di presentazione della domanda e in quello precedente 40% della retribuzione assoggettata a contributi (cioè l'effettiva se supera i valori minimi) Numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento Il caso Una lavoratrice agricola ricorre per ottenere il riconoscimento di 102 giornate lavorative (in luogo delle 92 riconosciute) e, di conseguenza, il pagamento delle somme a titolo di indennità di disoccupazione agricola ordinaria. Il tribunale, in prima battuta, aveva ritenuto non provata la domanda in relazione alle maggiori giornate prestate, tenuto anche conto dei rilevanti indici di irregolarità nell’attività della ditta assuntrice. Tuttavia, secondo la Corte di Appello, la lavoratrice risultava regolarmente iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 54 giornate (oltre ad un periodo di maternità), circostanza non contestata dall’INPS, con la conseguenza che sussisteva il requisito delle 102 giornate, presupposto per poter accedere all’indennità di disoccupazione agricola. L’INPS ricorre in Cassazione contro questa pronuncia. L’analisi della Cassazione Secondo la Suprema Corte, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione dell’eventuale provvedimento amministrativo di esclusione dagli stessi. L'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi, oltre a rappresentare elemento necessario per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, è presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa. L’estratto contributivo INPS, di conseguenza, non è idoneo di per sé a certificare la legittimità e permanenza dell’iscrizione negli elenchi per gli anni di riferimento e a dimostrare l’effettività del rapporto di lavoro subordinato agricolo: dall’estratto contributivo, in difetto di certificato di iscrizione negli elenchi nominativi in agricoltura, non può evincersi la sussistenza in concreto del requisito del biennio assicurativo. Va inoltre precisato che le 54 giornate denunciate erano state disconosciute e cancellate, senza alcuna impugnazione da parte della lavoratrice agricola. Tanto premesso, la Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS. Fonte: Cass. 9 gennaio 2023 n. 293
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