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martedì 10/01/2023 • 06:00

Fisco Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Chi può continuare a usufruire del vecchio Patent Box

Con risposta n. 2, l’Agenzia ha chiarito che i contribuenti che, prima del 2021, in caso di utilizzo diretto del bene hanno esercitato una valida opzione sia per il vecchio Patent Box che per il regime di autoliquidazione OD, devono permanere nel vecchio regime fino a naturale scadenza del quinquennio.

di Giusy Bochicchio - Socio dello Studio Legale Tributario di EY

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il caso 

Il caso riguarda una società Alfa che, avendo presentato istanza di accordo preventivo relativamente all'utilizzo diretto e indiretto di software coperti da copyright (“Software”), aveva esercitato opzione in dichiarazione dei redditi per usufruire del regime del vecchio Patent Box per tutta la durata del quinquennio di riferimento.

Successivamente, la società rinunciava alla procedura di ruling, per accedere al regime di autoliquidazione e penalty protection introdotto dall'art. 4 c. 1 DL 34/2019. Trovandosi al termine della scadenza dell'opzione quinquennale per il vecchio regime di Patent Box, l'istante chiede se, in virtù dell'opzione quinquennale esercitata per il vecchio regime e della relativa comunicazione dell'adozione degli oneri documentali, possa continuare a fruire di tale regime con riferimento ai redditi derivanti dall'utilizzo diretto e indiretto del Software per il periodo d'imposta 2021.

Chiede inoltre, se possa fruire del regime di penalty protection connesso alla predisposizione della documentazione per il vecchio Patent box e quali siano gli adempimenti richiesti per accedervi e i termini di scadenza, visto che il modello di dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2021 (''Redditi SC 2022'') non prevede la possibilità di esercitare l'opzione per l'autoliquidazione/comunicare il possesso della documentazione con riferimento al vecchio regime. 

L'utilizzo del vecchio Patent box

Si ricorda che il regime di tassazione agevolata Patent Box è stato introdotto dall'art. 1 c. da 37 a 45 L. 190/2014 (''Legge di stabilità 2015''), modificato dall'art. 56 c. 1 lett. a) DL 50/2017 conv. in L. 96/2017 (“vecchio Patent Box”). 

Per determinare il reddito agevolabile, il vecchio Patent Box distingueva i casi di utilizzo diretto del bene immateriale, il cui reddito agevolabile era commisurato al contributo economico derivante dallo sfruttamento interno del bene, da quelli di utilizzo indiretto, per cui si faceva riferimento alle concessioni in uso del diritto ad utilizzare il bene oggetto dell'agevolazione.  

Nel primo caso, i contribuenti erano tenuti ad attivare la procedura di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria per definire in contraddittorio i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile (''ruling obbligatorio'').

In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale, invece, il reddito poteva essere determinato autonomamente, con facoltà di ricorrere al ruling nel caso di bene utilizzato in operazioni con società appartenenti al gruppo (''ruling facoltativo''). 

Al fine di semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali, l'art. 4 c. 1 DL 34/2019 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile anche nel caso di utilizzo diretto, prevedendo, al ricorrere di determinati oneri documentali (e cioè, predisposizione di documentazione idonea e comunicazione del possesso della stessa all'Agenzia delle Entrate), l'esimente sanzionatoria per infedele dichiarazione di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97 (autoliquidazione OD). Successivamente, l'art. 6 DL 146/2021 ha sostituito la disciplina del vecchio Patent box con un'agevolazione che prevede la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per determinati beni immateriali, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (“nuovo Patent Box”). 

Tale norma ha anche introdotto un periodo transitorio per l'accesso al nuovo regime prevedendo che lo stesso si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (e ai successivi), cioè a partire dal periodo d'imposta 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare. Tuttavia, l'accesso al nuovo Patent Box è precluso nel caso in cui sia stata presentata istanza di accesso alla procedura di ruling o di rinnovo, oppure sia stato sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate nonché ai soggetti che abbiano optato per il regime di autoliquidazione OD.

Il chiarimento dell'AE

Con la Risp. AE 4 gennaio 2023 n. 2, l'Agenzia delle Entrate ha confermato i requisiti per permanere nel vecchio regime del Patent Box, facendo chiarezza sul regime transitorio.  

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, i contribuenti che, con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti al periodo 2021, abbiano esercitato una valida opzione per il vecchio Patent Box, relativamente all'utilizzo diretto dei beni intangibili, permangono nel regime precedente per tutta la durata del periodo di riferimento dell'opzione, e cioè fino a naturale scadenza del quinquennio, a patto che nel modello Redditi relativo al 2020 abbiano optato per il regime di autoliquidazione OD. In tal caso, non è necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l'opzione OD esercitata entro il periodo d'imposta 2020 si considera efficace fino a scadenza del quinquennio.  

Nel caso di utilizzo indiretto del bene immateriale (che non richiedeva ruling), l'opzione per il nuovo regime fa cessare automaticamente quello precedente, ma è comunque consentito permanere nel vecchio Patent Box se negli esercizi precedenti al 2021 è stata esercitata l'opzione OD. Tuttavia, l'Agenzia precisa che il contribuente sarà ad ogni modo tenuto a predisporre documentazione idonea su base annuale, in quanto tale onere, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile, rappresenta una condizione di accesso al regime oneri documentali, laddove per l'utilizzo indiretto, consente solo di fruire dell'esimente sanzionatoria in caso di rettifiche del reddito agevolabile. 

Analogamente a quanto previsto per l'opzione oneri documentali, anche la comunicazione del possesso della documentazione effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 si considera valida fino allo scadere del quinquennio a cui si riferisce l'opzione Patent Box.

Pertanto, l'Agenzia conclude che la società Alfa è legittimata a fruire del vecchio regime Patent Box e della relativa penalty protection fino alla naturale scadenza del quinquennio, sempre che abbia validamente esercitato l'opzione OD nel modello Redditi SC 21.

Con riferimento al set documentale richiesto per beneficiare del regime di autoliquidazione e penalty protection in caso di utilizzo diretto o indiretto dei beni, l'Agenzia ribadisce quanto affermato nella Circ. AE 29 ottobre 2020 n. 28/E e cioè che la documentazione idonea, con apposizione della firma digitale con marca temporale, dovrà essere predisposta entro la data di presentazione della dichiarazione Redditi SC 2022 in cui saranno indicate le deduzioni per il vecchio Patent Box relative al periodo d'imposta 2021, sia che questa avvenga nei termini ordinari sia che avvenga con dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza dei predetti termini ordinari. 

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