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In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'art. 52 c. 6 L. 234/2012 e all'art. 52 c. 7 L. 234/2012, entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 c. 1 secondo periodo DM 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Fonte: Art. 22 DL 198/2022

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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