L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il comunicato stampa del 5 gennaio 2023, ha pubblicato sul proprio sito internet (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) le modalità con cui gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (es. i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale dei loro crediti di importo residuo fino a € 1.000.
La comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio parziale deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:
- l’apposito modulo compilato in tutte le sue parti, firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore;
- copia del provvedimento adottato.
Per maggiori informazioni e per reperire il suddetto modello, si consiglia di consultare il sito dell’AER nella sezione “Enti creditori”.
Si ricorda che la legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 222-230 L. 197/2022) prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a € 1.000.
Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti. Si tratta, quindi, di un annullamento automatico di tipo parziale;
- circa le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Fonte: Com. Stampa AER 5 gennaio 2023