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Dal 1° di gennaio i lavoratori che hanno maturato la pensione nel Principato di Monaco avranno il trattamento pensionistico con un'imposizione sostitutiva delle imposte sul redditi con un'aliquota del 5 per cento. Inoltre, per quanto riguarda la Svizzera, viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%. Sono due delle novità disposte dalla Legge di Bilancio 2023, che introduce interventi anche per le pensioni svizzere.

Principato di Monaco

A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del Principato di Monaco, comprese le prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

Svizzera

La L. 197/2022, dunque (art. 1 c. 77-179) dispone che all'art. 76 L. 413/91, concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera, dopo il comma 1-bis sia aggiunto il seguente:

«1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis »

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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